Art. 2
                        Effetti dei benefici
    1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita' premio di fine servizio, sull'equo indennizzo,  sulle
ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
    2. Gli incrementi stipendiali di cui all'art.  1  hanno  effetto'
integralmente  sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale  cessato  o  che  cessera'  dal  servizio,  con  diritto  a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del presente contratto di parte
economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi  previsti.  Agli
effetti   delle  indennita'  di  buonuscita  e  di  licenziamento  si
considerano  soltanto  gli  scaglionamenti  maturati  alla  data   di
cessazione dal servizio.