Trattamento Accessorio
                               Art. 3
              Finanziamento del trattamento accessorio
    1.  Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato in
data 21 maggio 1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando:
    a) il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995;
    b) le risorse che specifiche disposizioni  normative  finalizzano
alla incentivazione della produttivita' del personale;
    c)  le  quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1,
lettera a).
    2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate a decorrere dal
31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di  ·n  importo  pari  allo
0,6%  del  monte  salari  riferito all'anno 1995 escluso il personale
dirigenziale.
    3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite  proporzionalmente
tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.