Trattamento Accessorio Art. 3 Finanziamento del trattamento accessorio 1. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato in data 21 maggio 1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando: a) il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995; b) le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttivita' del personale; c) le quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1, lettera a). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di ·n importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.