Art. 4
                         Risorse aggiuntive
    1.  Le  amministrazioni  che  siano  in  linea  con i processi di
riorganizzazione previsti dal D.Lgs. 29/93, dall'art. 5  della  legge
24  dicembre  1993,  n.  537,  che  abbiano  introdotto  strumenti di
programmazione  e  controllo  delle  attivita'  e  di  verifica   dei
risultati,  in  particolare  attuando un'organizzazione per centri di
costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente,
con  oneri  a  proprio  carico,  il  finanziamento  del   trattamento
accessorio  nella  misura  dell'1%  -  come tetto massimo - del monte
salari relativo all'anno  1995,  utilizzando  le  risorse  aggiuntive
derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati
all'aumento  dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivita'
svolta  nel  contesto  di  un  impiego  piu'  razionale  dei  fattori
produttivi.
    2.  Le  risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle
Amministrazioni nel rispetto di  criteri  oggetto  di  contrattazione
decentrata,  ad  istituti  ricompresi  nell'art. 42, comma 2 del CCNL
stipulato in data 21.5.1996.