Art. 4 Risorse aggiuntive 1. Le amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. 29/93, dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo delle attivita' e di verifica dei risultati, in particolare attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto di un impiego piu' razionale dei fattori produttivi. 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione decentrata, ad istituti ricompresi nell'art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.