(all. 1 - art. 1)
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
    Le  parti  auspicano  che  le  condizioni  perche' il trattamento
accessorio possa essere integrato dalle Amministrazioni con  oneri  a
proprio   carico,   come  previsto  dall'articolo  4,  si  realizzino
concretamente anche nei confronti degli  Osservatori  e  degli  ISEF,
tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo e finanziario.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
    Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per
l'esame  della  materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in
attuazione dell'art. 2  del  D.L.    254/1996,  convertito  in  legge
365/1996.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
    Le  parti si danno atto che la previsione degli artt. 51 e 52 del
CCNL stipulato il 21 maggio 1996, secondo la  quale  al  rapporto  di
lavoro  degli  esperti  e  collaboratori  linguistici,  nonche' degli
assistenti straordinari presso l'ISEF, si applica la  disciplina  del
rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale, consente agli interessati di
svolgere altre attivita', nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.
18, comma 8, dello stesso CCNL.