DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti auspicano che le condizioni perche' il trattamento accessorio possa essere integrato dalle Amministrazioni con oneri a proprio carico, come previsto dall'articolo 4, si realizzino concretamente anche nei confronti degli Osservatori e degli ISEF, tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo e finanziario. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti si danno atto che la previsione degli artt. 51 e 52 del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, secondo la quale al rapporto di lavoro degli esperti e collaboratori linguistici, nonche' degli assistenti straordinari presso l'ISEF, si applica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, consente agli interessati di svolgere altre attivita', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, dello stesso CCNL.