Art. 11 Fondo per la produttivita' collettiva 1. Il Fondo per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi, previsto dall'art. 64 del CCNL e' incrementato, per l'anno 1996, di un importo pari al 0,43 % del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione nonche' di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,38% della medesima massa salariale.