Art. 11 
                Fondo per la produttivita' collettiva 
    1.  Il  Fondo  per  la  produttivita'   collettiva   e   per   il
miglioramento  dei  servizi,  previsto  dall'art.  64  del  CCNL   e'
incrementato, per l'anno 1996, di un importo pari al 0,43 % del monte
salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale
con  qualifica  dirigenziale,  al  netto  dei  contributi  a   carico
dell'Amministrazione nonche' di  un  ulteriore  importo,  per  l'anno
1997, pari allo 0,38% della medesima massa salariale.