Art. 12 
              Risorse aggiuntive e risparmi di gestione 
    1. Il Fondo per la produttivita' collettiva di  cui  all'articolo
precedente sara' ulteriormente incrementato per l'anno  1997,  di  un
importo pari  al  1%  del  monte  salari  dell'anno  1995,  alla  cui
copertura si  provvedera'  con  risorse  aggiuntive  derivanti  dalle
maggiori  entrate  dovute  all'attivita'  economica  dell'azienda,  a
condizione che  sia  stato  istituito  ed  attivato  il  servizio  di
controllo interno od il nucleo di valutazione.