Art. 12 Risorse aggiuntive e risparmi di gestione 1. Il Fondo per la produttivita' collettiva di cui all'articolo precedente sara' ulteriormente incrementato per l'anno 1997, di un importo pari al 1% del monte salari dell'anno 1995, alla cui copertura si provvedera' con risorse aggiuntive derivanti dalle maggiori entrate dovute all'attivita' economica dell'azienda, a condizione che sia stato istituito ed attivato il servizio di controllo interno od il nucleo di valutazione.