Art. 14 Risorse aggiuntive e risparmi di gestione 1. Il Fondo per la produttivita' collettiva di cui all'art. 68 del CCNL potra' essere incrementato per l'anno 1997, di un importo pari all'1% del monte salari dell'anno 1995 alla cui copertura si provvedera' attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.