Art. 14 
              Risorse aggiuntive e risparmi di gestione 
    1. Il Fondo per la produttivita' collettiva di  cui  all'art.  68
del CCNL potra' essere incrementato per l'anno 1997,  di  un  importo
pari all'1% del monte salari dell'anno 1995  alla  cui  copertura  si
provvedera' attraverso  il  ricorso  alle  maggiori  entrate  o  alle
economie  di  gestione,  a  condizione  che  l'Amministrazione  abbia
rispettato gli  adempimenti  previsti  dal  D.lgs.  n.  29/93  ed  in
particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio  di  controllo
interno o del nucleo di valutazione.