Art. 3 
    1. Fermi restando gli incrementi stipendiali di cui  all'articolo
precedente per il personale del CNVVF di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 
47 del CCNL di comparto firmato il 5 aprile  1996,  le  maggiorazioni
stipendiali mensili ivi  previste  sono  ulteriormente  incrementate,
alle scadenze, nelle misure di seguito indicate: 
    

                      1/1/96       1/11/96         1/7/97
V livello               /           1.000           1.000
VII livello            2.000        3.000           4.000
VIII livello           2.000        4.000           4.000