Art. 3 1. Fermi restando gli incrementi stipendiali di cui all'articolo precedente per il personale del CNVVF di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 47 del CCNL di comparto firmato il 5 aprile 1996, le maggiorazioni stipendiali mensili ivi previste sono ulteriormente incrementate, alle scadenze, nelle misure di seguito indicate: 1/1/96 1/11/96 1/7/97 V livello / 1.000 1.000 VII livello 2.000 3.000 4.000 VIII livello 2.000 4.000 4.000