Art. 4 Effetti dei benefici 1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 1, 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 49 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996.