Art. 4 
                        Effetti dei benefici 
    1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 1, 2  e  3  hanno
effetto  integralmente  sulla  determinazione  del   trattamento   di
quiescenza del personale cessato o che  cessera'  dal  servizio,  con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto  di
parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi  previsti.
Agli effetti delle indennita' di buonuscita  e  di  licenziamento  si
considerano  soltanto  gli  scaglionamenti  maturati  alla  data   di
cessazione dal servizio. 
    Gli incrementi stipendiali hanno effetto,  inoltre,  sugli  altri
istituti indicati all'art. 49 del CCNL stipulato  in  data  5  aprile
1996.