Art. 5 Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 1 luglio 1997, le indennita' di cui all'art. 58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, sono incrementate delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella B.