Art. 5 
                        Indennita' di rischio 
    1. A decorrere dal 1 luglio 1997, le indennita' di  cui  all'art.
58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL stipulato in data 5 aprile  1996,  sono
incrementate delle misure mensili lorde di cui  all'allegata  Tabella
B.