Art. 9 Risorse aggiuntive ed economie di gestione 1. Per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 1997, l'Amministrazione puo' individuare una quota delle maggiori entrate, escluse quelle di natura tributaria dovute allo Stato, spettanti all'Amministrazione medesima per la gestione dell'attivita' industriale e delle lotterie nazionali nel corso dell'anno 1996, da destinarsi ad un ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo precedente. Tale incremento non puo' superare il limite dell'1% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, ed e' subordinato alla condizione che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.