Art. 9 
             Risorse aggiuntive ed economie di gestione 
    1. Per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 1997,
l'Amministrazione puo' individuare una quota delle maggiori  entrate,
escluse quelle di natura  tributaria  dovute  allo  Stato,  spettanti
all'Amministrazione   medesima   per   la   gestione   dell'attivita'
industriale e delle lotterie nazionali nel corso dell'anno  1996,  da
destinarsi ad un ulteriore incremento del Fondo di  cui  all'articolo
precedente. 
    Tale incremento non puo' superare il  limite  dell'1%  del  monte
salari  annuo  calcolato  con  riferimento  all'anno  1995,   ed   e'
subordinato alla condizione che  l'Amministrazione  abbia  rispettato
gli adempimenti previsti  dal  D.lgs.  n.  29/93  ed  in  particolare
l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del
nucleo di valutazione.