Art. 3. Movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati 1. I prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 sono trasferiti, dai depositi fiscali di provenienza, agli impianti di distribuzione autorizzati con la scorta del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, recante la stampigliatura: "circolazione interna". I prodotti petroliferi di provenienza comunitaria devono pervenire gia' denaturati con le sostanze indicate nell'art. 1 con la scorta del documento di accompagnamento comunitario. 2. L'esercente l'impianto di distribuzione deve presentare all'UTF, entro dieci giorni dalla data di arrivo dei prodotti petroliferi agevolati, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di arrivo, gli esemplari n. 3 e n. 4 del documento comunitario di accompagnamento per l'apposizione del "visto" sull'esemplare n. 3 che viene, poi, restituito, a cura dell'esercente, al deposito fiscale mittente. L'esemplare n. 4 viene trattenuto dall'UTF ai fini del controllo della regolare assunzione in carico delle partite spedite all'impianto. 3. In sostituzione del documento comunitario di accompagnamento di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, per i trasferimenti nazionali, la bolletta di cauzione, modello H ter 18, fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso fino a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; in tal caso il prodotto viaggia con scorta della bolletta "figlia", alla quale sono allegati il "certificato di scarico" ed il "riscontrino", che sono, poi, presentati all'UTF per gli adempimenti previsti dal comma 2, rispettivamente per l'esemplare n. 3 e per quello n. 4.
Nota all'art. 3: - Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 276 del 19 settembre 1992.