Art. 3. 
          Movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati 
  1.  I  prodotti  petroliferi  agevolati  di  cui  all'art.  1  sono
trasferiti, dai depositi fiscali di  provenienza,  agli  impianti  di
distribuzione autorizzati con la scorta del documento comunitario  di
accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento  (CEE)  n.
2719/92  della  Commissione  dell'11  settembre  1992,  e  successive
modifiche,  recante  la  stampigliatura:  "circolazione  interna".  I
prodotti petroliferi di provenienza comunitaria devono pervenire gia'
denaturati con le sostanze indicate nell'art. 1  con  la  scorta  del
documento di accompagnamento comunitario. 
  2. L'esercente l'impianto di distribuzione deve presentare all'UTF,
entro dieci giorni dalla data  di  arrivo  dei  prodotti  petroliferi
agevolati, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese  successivo  a
quello di arrivo, gli esemplari n. 3 e n. 4 del documento comunitario
di accompagnamento per l'apposizione del "visto" sull'esemplare n.  3
che viene,  poi,  restituito,  a  cura  dell'esercente,  al  deposito
fiscale mittente. L'esemplare n. 4 viene trattenuto dall'UTF ai  fini
del controllo della  regolare  assunzione  in  carico  delle  partite
spedite all'impianto. 
  3. In sostituzione del documento comunitario di accompagnamento  di
cui al comma 1 puo' essere utilizzata, per i trasferimenti nazionali,
la bolletta di cauzione, modello H ter 18, fino ad esaurimento  delle
scorte ed in ogni caso fino a non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento; in tal caso il  prodotto  viaggia
con scorta della bolletta  "figlia",  alla  quale  sono  allegati  il
"certificato  di  scarico"  ed  il  "riscontrino",  che  sono,   poi,
presentati  all'UTF  per  gli  adempimenti  previsti  dal  comma   2,
rispettivamente per l'esemplare n. 3 e per quello n. 4. 
 
          Nota all'art. 3:
             - Il regolamento  (CEE)  n.  2719/92  della  Commissione
          dell'11  settembre  1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta
          ufficiale delle Comunita' europee n. L 276 del 19 settembre
          1992.