Art. 4. Adempimenti amministrativi e contabili 1. L'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve tenere un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'UTF, nel quale sono annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantita' introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento e, nella parte dello scarico, i singoli rifornimenti effettuati alle imbarcazioni che ne hanno titolo con gli estremi dei "memorandum" di cui al comma 2. Il registro e' chiuso alla fine di ogni semestre e le rimanenze finali contabili sono riportate all'inizio del successivo semestre. Il registro puo' essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dall'UTF. Il registro, con allegata la documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, e' custodito per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. Il registro e' scritturato secondo le modalita' di cui all'art. 2219 del codice civile. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, e' preceduto dall'indicazione della data. 2. L'imbarco dei prodotti petroliferi e' effettuato dietro presentazione del libretto di controllo previsto dal comma 3 e mediante compilazione di un apposito "memorandum", debitamente numerato, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal marittimo o comandante dell'imbarcazione rifornita. Dal "memorandum" devono risultare le seguenti indicazioni: a) generalita' della ditta esercente l'impianto di distribuzione; b) estremi dell'imbarcazione rifornita; c) quantitativo di prodotto rifornito (litri, densita' reale, temperatura reale, valore, numerazione del contalitri, iniziale e finale); d) dichiarazione di aver effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione. Per le imbarcazioni di nazionalita' dei Paesi comunitari, il rifornimento deve essere effettuato dietro presentazione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi sono riportati nel "memorandum". 3. Le imbarcazioni aventi titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Il libretto e' composto di tre parti: a) nella prima parte sono annotate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialita' del motore; b) nella seconda parte sono annotati gli imbarchi di prodotti petroliferi effettuati con indicazione degli estremi del "memorandum"; c) nella parte terza sono annotate le ore di moto ed i conseguenti consumi. Le annotazioni indicate nella prima parte devono essere autenticate dall'autorita' marittima in base ai dati controllati dal Registro italiano navale (R.I.N.A.); gli imbarchi dei prodotti petroliferi, indicati nella parte seconda, sono annotati dall'esercente l'impianto di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono apposte dal marittimo o dal comandante dell'imbarcazione. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti effettuati direttamente dai depositi fiscali.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2219 del codice civile e' il seguente: "Art. 2219 (Tenuta della contabilita'). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".