Art. 4. 
               Adempimenti amministrativi e contabili 
  1. L'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati di cui all'art. 1  deve  tenere  un  apposito  registro  di
carico e scarico,  previamente  vidimato  dall'UTF,  nel  quale  sono
annotate, giornalmente  e  per  ciascun  prodotto,  nella  parte  del
carico,  le  quantita'  introdotte  con  gli  estremi  dei   relativi
documenti di accompagnamento e, nella parte dello scarico, i  singoli
rifornimenti effettuati alle imbarcazioni che ne hanno titolo con gli
estremi dei "memorandum" di cui al comma 2.  Il  registro  e'  chiuso
alla fine di ogni semestre  e  le  rimanenze  finali  contabili  sono
riportate all'inizio del successivo semestre. Il registro puo' essere
costituito da  schede  e  fogli  mobili,  numerati  progressivamente,
oppure predisposto in modelli, idonei  alla  scritturazione  mediante
procedure  informatizzate,   previamente   approvati   dall'UTF.   Il
registro, con allegata la documentazione relativa alle operazioni  di
carico e scarico, e' custodito per i cinque anni successivi a  quello
dell'esercizio finanziario cui si riferisce  l'ultima  registrazione.
Il registro e' scritturato secondo le modalita' di cui all'art.  2219
del codice civile. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a  carico
e scarico, e' preceduto dall'indicazione della data. 
  2.  L'imbarco  dei  prodotti  petroliferi  e'   effettuato   dietro
presentazione del libretto  di  controllo  previsto  dal  comma  3  e
mediante  compilazione  di  un  apposito  "memorandum",   debitamente
numerato, datato e firmato dall'esercente  l'impianto  o  da  un  suo
delegato e dal marittimo o  comandante  dell'imbarcazione  rifornita.
Dal "memorandum" devono risultare le seguenti indicazioni: 
    a) generalita' della ditta esercente l'impianto di distribuzione;
    b) estremi dell'imbarcazione rifornita; 
    c) quantitativo di prodotto  rifornito  (litri,  densita'  reale,
temperatura reale, valore, numerazione  del  contalitri,  iniziale  e
finale); 
    d) dichiarazione di aver effettuato le prescritte annotazioni sul
libretto di controllo dell'imbarcazione. 
Per  le  imbarcazioni  di  nazionalita'  dei  Paesi  comunitari,   il
rifornimento  deve  essere  effettuato  dietro  presentazione   della
documentazione  di  bordo  dell'imbarcazione,  i  cui  estremi   sono
riportati nel "memorandum". 
  3.  Le  imbarcazioni  aventi  titolo   all'impiego   dei   prodotti
petroliferi agevolati di cui all'art. 1 devono essere  munite  di  un
libretto di controllo nel quale  sono  annotati  gli  imbarchi  ed  i
consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Il libretto  e'  composto
di tre parti: 
    a)  nella  prima   parte   sono   annotate   le   caratteristiche
dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo  ed  i
dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo  medio
orario in rapporto alla potenzialita' del motore; 
    b) nella seconda parte sono annotati  gli  imbarchi  di  prodotti
petroliferi   effettuati   con   indicazione   degli   estremi    del
"memorandum"; 
    c)  nella  parte  terza  sono  annotate  le  ore  di  moto  ed  i
conseguenti consumi. 
Le annotazioni indicate nella prima parte devono  essere  autenticate
dall'autorita' marittima in base ai  dati  controllati  dal  Registro
italiano navale (R.I.N.A.); gli imbarchi  dei  prodotti  petroliferi,
indicati nella parte seconda, sono annotati dall'esercente l'impianto
di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono  apposte  dal
marittimo o dal comandante dell'imbarcazione. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  per  i
rifornimenti effettuati direttamente dai depositi fiscali. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  2219  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2219  (Tenuta  della  contabilita').  -  Tutte  le
          scritture  devono  essere  tenute  secondo  le norme di una
          ordinata  contabilita',  senza  spazi  in   bianco,   senza
          interlinee e senza trasporti in margine.  Non vi si possono
          fare  abrasioni  e, se e' necessaria qualche cancellazione,
          questa deve eseguirsi in  modo  che  le  parole  cancellate
          siano leggibili".