Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le ditte esercenti impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni ivi previste entro novanta giorni dalla predetta data, integrando eventualmente la documentazione gia' presentata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 novembre 1995 Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 275