Art. 7. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Le  ditte  esercenti  impianti  di  distribuzione  dei  prodotti
petroliferi agevolati di cui all'art. 1, in attivita'  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  si  adeguano   alle
disposizioni ivi previste entro novanta giorni dalla  predetta  data,
integrando eventualmente la documentazione gia' presentata. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 16 novembre 1995 
                                                Il Ministro: FANTOZZI 
Visto, il Guardasigilli: DINI 
 Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995 
  Registro n. 4 Finanze, foglio n. 275