Art. 10. Definizione della parita' di trattamento fra i soggetti politici 1. La parita' di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicita' e dell'informazione elettorali, e' determinata dalla Commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terra' conto dei seguenti criteri: a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o piu' contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la meta' dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti e' effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore e' determinata con una o piu' convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione e' effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento; b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parita' di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e gia' rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresi' garantiti ai soggetti politici che non siano gia' rappresentati in Parlamento.