Art. 14. S a n z i o n i 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, nonche' delle relative disposizioni dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, e' irrogata la sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. Identica sanzione e' irrogata qualora siano violate le disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi procedimentali, qualora la violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di parita' di trattamento tra soggetti politici. 2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, e' irrogata la sanzione da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle elezioni, la sanzione e' raddoppiata. 3. Nei casi piu' gravi di alterazione della parita' di trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone l'inibizione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le modalita', da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura "la trasmissione della presente emittente e' inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parita' di trattamento durante la campagna elettorale". 4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma primo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni. 5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilita'. 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate anche all'entita' del pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente privata ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa. 7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.