Art. 2. Propaganda elettorale 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale e' consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente decreto, nelle seguenti forme: tribune politiche; dibattiti; tavole rotonde; conferenze; discorsi; presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici; confronti; annunci relativi alla sola propaganda effettuata sulla stampa nella concessionaria pubblica o nelle emittenti private. 2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizioni di parita' di trattamento. 3. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione. 4. Dalla chiusura della campagna elettorale e' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.