Art. 3.
                       Pubblicita' elettorale

  1.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto
il   trentunesimo  giorno  precedente  la  data  delle  elezioni,  e'
consentita   soltanto   la   pubblicita'   elettorale   che  contenga
l'esposizione  di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del
soggetto   politico,   al   contrassegno  del  soggetto  politico  ed
all'appartenenza  del  soggetto  politico  ad  una  determinata forza
politica.
  2.  Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicita' politiche ed
elettorali  contenenti  prospettazioni  informative  false,  scene  o
slogan  denigratori  o  che  usino  tecniche di suggestione dirette a
promuovere  un'immagine  negativa  dei competitori lesiva dei diritti
della persona.
  3.  Dalla  data di convocazione dei comizi elettorali e' vietata la
pubblicita' elettorale nella concessionaria pubblica.
  4.  Le  inserzioni  e  gli  spot  di  pubblicita'  elettorale  sono
pubblicati  o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi
pubblicitari, recando l'apposita scritta "pubblicita' elettorale".
  5. Le trasmissioni di pubblicita' elettorale non sono computate nel
calcolo  dei  limiti  di  affollamento  pubblicitario  previsti dalla
legge.
  6.  A  partire  dal  trentesimo  giorno  precedente  la  data delle
elezioni  e'  vietata  ogni forma di pubblicita' elettorale, anche se
avente  il  contenuto  di  cui  al  comma  1  ed  anche se relativa a
successive  consultazioni elettorali indette. In tale ultimo caso, il
divieto  puo' essere derogato, tenuto conto del numero degli elettori
interessati  e  della  rilevanza  territoriale  delle  elezioni,  con
provvedimento  del  Garante.  La presente disposizione non si applica
alle   consultazioni   referendarie,  per  le  quali  e'  ammessa  la
pubblicita'  elettorale  fino a tutto il penultimo giorno prima della
data della consultazione referendaria.