Art. 7. Divieto di propaganda istituzionale 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, ad eccezione delle attivita' di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.