IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adeguare in
termini piu' razionali la  normativa  in  tema  di  immigrazione  nel
territorio   dello   Stato   da  parte  di  cittadini  di  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea, al fine di  renderne  piu'  efficace
l'operativita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e, ad interim,  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  del
Ministro  dell'interno,  di concerto con i Ministri delle finanze, e,
ad interim, del bilancio e della programmazione economica  e  per  il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non
   appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.
  1.   Nella  programmazione  annuale  dei  flussi  di  ingresso  dei
cittadini di  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  prevista
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sono indicate anche le  possibilita'  di  impiego  per  i  lavoratori
stagionali   in   considerazione   delle   disponibilita'   accertate
attraverso  gli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della   massima
occupazione  e  delle  previsioni annuali di fabbisogno di manodopera
formulate   dalle   commissioni   regionali   per    l'impiego,    in
collaborazione  con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali,
per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.
  2.  In  relazione  a  ricorrenti  esigenze  stagionali  per  ambiti
territoriali  e  settori  determinati  e per le quali sia accertabile
l'indisponibilita' di  offerte  di  lavoro  da  parte  delle  imprese
interessate   attraverso   le  loro  associazioni  di  categoria,  le
commissioni regionali per l'impiego (C.R.I.) possono stipulare con le
associazioni predette  e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative,   con   le   regioni  e  gli  enti  locali  apposite
convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi  non
appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.
  3.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 2 individuano il trattamento
economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonche' gli eventuali  incentivi  diretti  o
indiretti,  preordinati  a  favorire  l'attivazione  dei flussi e dei
deflussi  di  manodopera   e   le   misure   complementari   relative
all'accoglienza dei lavoratori stranieri.
  4.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del  tesoro,  sentita  la  commissione  centrale  per
l'impiego, puo' impartire direttive per la disciplina delle attivita'
delle C.R.I. e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.
  5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai
sensi  del  presente  articolo  possono essere individuati tra quelli
gia' presenti legalmente sul territorio  nazionale  e  che  risultino
iscritti  nelle  liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di
accertata  indisponibilita'  di  questi  ultimi   o   di   fabbisogni
aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per
lavoro  stagionale  a  cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
europea ancora residenti all'estero. Per  favorire  l'attuazione  del
presente  decreto  sono  stipulate  apposite intese bilaterali tra le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle  politiche  del
mercato  del  lavoro,  rispettivamente  dei  Paesi  di  partenza e di
accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono  stipulate  dal  Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.
  6. Gli  uffici  regionali  del  lavoro  predispongono  gli  elenchi
nominativi  dei  lavoratori  stagionali  provenienti  dai  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea nonche' dai Paesi con  i  quali  sono
state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del
lavoro  trasmettono  i  medesimi  elenchi  al  Ministero degli affari
esteri, per  il  rilascio  dei  visti  di  ingresso  da  parte  delle
competenti  autorita'  diplomatiche e consolari, nonche' al Ministero
dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte
delle  questure  competenti.  Gli   uffici   regionali   del   lavoro
verificano, altresi', l'effettivo avviamento al lavoro.
  7.  All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "nonche' il piano
degli interventi di assistenza in favore di cittadini  di  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente
in Italia per motivi di carattere umanitario.".