Art. 10.
           Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari
  1.  Entro  il  31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla
data del  19  novembre  1995,  in  possesso  di  passaporto  o  altro
documento  equipollente  o attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  in  Italia  del  Paese  di
appartenenza,   per   i   quali   ricorrono   le  condizioni  per  il
ricongiungimento  familiare  previste   dall'articolo   11,   possono
richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per
territorio.
  2.  Agli  stranieri di cui al comma 1, e' rilasciato il permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare della durata  di  due  anni,
rinnovabile.
  3.  Gli  stranieri  che  ottengono la regolarizzazione ai sensi del
presente articolo, non sono  punibili  per  le  violazioni  pregresse
delle  norme  in  materia  di  ingresso e di soggiorno nel territorio
dello Stato e sono privi di effetto  i  provvedimenti  amministrativi
assunti a loro carico.
  4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.