Art. 10. Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari 1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio. 2. Agli stranieri di cui al comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile. 3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico. 4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.