Art. 11.
                          Ricongiungimenti
  1.  Il  cittadino  di Paese non appartenente all'Unione europea, in
possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni, che non  sia
residente  in  Italia  con un prossimo congiunto, decorso un anno dal
suo regolare ingresso nel territorio  dello  Stato,  puo'  richiedere
alla   questura   territorialmente   competente  il  ricongiungimento
familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge
italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta,  sulla  base  degli
accertamenti  relativi  alla  disponibilita'  di  un alloggio idoneo,
effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora, e accertata
la disponibilita', da parte del  richiedente,  di  un  reddito  netto
mensile  pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su
base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad  una
coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia
di figli.
  2.  Ai fini della determinazione del reddito minimo di cui al comma
1, si puo' tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla
stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.
  3. Il permesso di soggiorno per  i  soggetti  di  cui  al  presente
articolo ha la durata di due anni ed e' rinnovabile.