Art. 2.
                 Soggiorno dei lavoratori stagionali
            di Paesi non appartenenti all'Unione europea
  1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione
europea,  in  possesso  del  visto  di  ingresso  e  del  permesso di
soggiorno temporaneo  per  lavori  a  carattere  stagionale  previsto
dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
puo' soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per  ciascun
anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato.
  2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione
europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di
cui  al  comma  1,  ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale,  rispetto  ai
suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.
  3.  Nel  primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  hanno  diritto  di  precedenza  i
cittadini  di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea  che
dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato  e  di  essere
rientrati  in  patria  entro  il  31  marzo  1996.  A  tal  fine  gli
interessati, al  momento  dell'uscita  dal  territorio  dello  Stato,
richiedono  al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio
di apposita attestazione.
  4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione
europea  che  soggiorni  in  Italia  con  un  permesso  di  soggiorno
temporaneo per motivi di lavoro stagionale puo' ottenere, in presenza
di  una  documentata  offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo
rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro  e  della
massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre
1986,  n.  943,  un  permesso  di soggiorno della durata di due anni,
rinnovabile.
  5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7, 7-bis , 7-ter,  7-quater
e 7-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  come
modificati o introdotti dal presente  decreto,  il  cittadino  di  un
Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto
di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma
2.