Art. 4. Visto di ingresso 1. Fermo restando quanto previsto dall'accordo di Schengen e dalla relativa convenzione di applicazione, il visto non puo' essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato in Italia o all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto. 2. Ferma restando la normativa vigente in materia di profilassi internazionale, gli stranieri provenienti da uno Stato che, in ragione di particolari condizioni epidemiologiche, sia inserito in apposito decreto del Ministro della sanita' esibiscono ai controlli di frontiera, oltre ai documenti previsti dalla predetta normativa, un certificato rilasciato, nei dieci giorni precedenti la partenza, dall'autorita' sanitaria del Paese di provenienza, vidimato dal consolato d'Italia, comprovante l'assenza di malattie infettive in atto, aventi carattere di ampia diffusibilita' per via aerea od oro-fecale.