Art. 4.
                          Visto di ingresso
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'accordo di Schengen e dalla
relativa convenzione  di  applicazione,  il  visto  non  puo'  essere
rilasciato  allo  straniero  che  sia  stato  condannato  in Italia o
all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo  di  espulsione
dallo  Stato  a  norma  dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.
  2.  Ferma  restando  la  normativa vigente in materia di profilassi
internazionale, gli  stranieri  provenienti  da  uno  Stato  che,  in
ragione  di  particolari  condizioni epidemiologiche, sia inserito in
apposito decreto del Ministro della sanita' esibiscono  ai  controlli
di  frontiera,  oltre ai documenti previsti dalla predetta normativa,
un certificato rilasciato, nei dieci giorni precedenti  la  partenza,
dall'autorita'  sanitaria  del  Paese  di  provenienza,  vidimato dal
consolato d'Italia, comprovante l'assenza di  malattie  infettive  in
atto,  aventi  carattere  di  ampia  diffusibilita'  per via aerea od
oro-fecale.