IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG); Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla trasformazione della predetta Azienda, al fine di poterla dotare di strumenti gestionali tali da garantire il costante adeguamento agli standards di sicurezza nell'esercizio dell'attivita' di controllo del traffico aereo; Considerato che la trasformazione in societa' per azioni e' ritenuta la piu' adeguata al raggiungimento degli obiettivi indicati e che a tale fine si ritiene indispensabile transitare attraverso la formula organizzativa dell'ente pubblico economico, per consentire la necessaria gradualita' nell'adeguamento delle procedure operative, tecniche ed amministrative; Considerata, altresi', la natura strategica dell'attivita' posta in essere dall'Azienda, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) e' trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1 gennaio 1996. 2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, e' trasformato in societa' per azioni il 1 gennaio 1999, con le modalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Entro la predetta data sara' verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano triennale predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di febbraio 1996. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.