Art. 10. Assunzioni 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e' autorizzata ad assumere personale operativo. 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale puo' instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di 80 unita' da impiegare in via prioritaria per le attivita' di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verra' definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale gia' dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneita' psico-fisica, con eta' non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo e' costituito dal trattamento di quiescenza gia' in godimento, compresa l'indennita' integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianita' ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non da' diritto alla corresponsione dell'indennita' di fine rapporto.