Art. 11.
                       Fondo di produttivita'
  1.  L'AAAVTAG e' autorizzata ad istituire, in via straordinaria per
gli  anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttivita'"
con  una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore
produttivita'  offerta,  da  erogare  ai  dipendenti  secondo criteri
definiti   previo   confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale.
  2.  A  seguito  della trasformazione in ente pubblico economico, il
predetto  Fondo  potra'  essere  incrementato  con  ulteriori risorse
dell'Ente,   derivanti  da  economie  di  bilancio  conseguenti  alle
maggiori  entrate  per  l'incremento  dei  voli. Il corrispettivo per
l'ulteriore   produttivita'   intervenuta,   nonche'   i  criteri  di
erogazione   di   tali  ulteriori  risorse  saranno  definiti  previo
confronto    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative a livello aziendale.