Art. 13.
                         Disposizioni finali
  1.   L'amministratore  straordinario  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge  28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente
e  del  consiglio  di amministrazione fino alla data di efficacia dei
decreti di nomina dei predetti organi.
  2.  Nelle  more  dell'adeguamento  delle  normative e procedure nei
settori  operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le
normative e le procedure vigenti.