Art. 13. Disposizioni finali 1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi. 2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo, rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.