Art. 6.
                   Rapporti giuridici e patrimonio
  1.  L'Ente subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
dell'AAAVTAG.
  2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con  i  Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da
emanarsi  entro  il 30 giugno 1996, sono individuati i beni, mobili e
immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.