Art. 7.
                        Ordinamento contabile
  1.  Con il regolamento di contabilita', deliberato, su proposta del
presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto
del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sono definiti i principi e le modalita' della
gestione contabile dell'Ente. E' prevista, altresi', l'istituzione di
un  ufficio  di  controllo  interno  che  accerta  la rispondenza dei
risultati dell'attivita' agli obiettivi, valutandone comparativamente
costi, modi e tempi.
  2.  All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente e'
inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni e integrazioni.
  3.  La  tassa  istituita  con  la  legge  11 luglio 1977, n. 411, e
successive    modificazioni,   nonche'   le   tasse   istituite   con
decreto-legge  4  marzo  1989,  n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere
dal 1 gennaio 1996.
  4.  In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al
comma  3,  in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della
legge  11  luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice
civile.