Art. 9. Contratto di programma 1. Il contratto di programma ha durata triennale ed e' stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. 2. Il contratto di programma: a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalita' di erogazione; b) definisce gli obiettivi e gli standards, nonche' le modalita' e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualita' dei servizi, alla produttivita' dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standards e' correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti; c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza. 3. Il contratto di programma e' stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e stabilisce le modalita' di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.