Art. 9.
                       Contratto di programma
  1.  Il  contratto  di programma ha durata triennale ed e' stipulato
dal   presidente   dell'Ente,   previa   delibera  del  consiglio  di
amministrazione,  con  il Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.
  2. Il contratto di programma:
    a)  regola  le  prestazioni  e  definisce  gli  investimenti  e i
servizi,  anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di
non  remunerazione  dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e
le modalita' di erogazione;
    b)  definisce gli obiettivi e gli standards, nonche' le modalita'
e  i  tempi  di  adeguamento,  relativi  ai livelli di sicurezza e di
qualita'  dei  servizi,  alla  produttivita'  dei  fattori impiegati,
inclusi  gli  investimenti,  ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai
predetti obiettivi e standards e' correlato alla variazione delle
    tariffe   e   a   eventuali  trasferimenti  statali  destinati  a
    investimenti;
c) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i
casi di inadempienza.
  3. Il contratto di programma e' stipulato entro sei mesi dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto e stabilisce le modalita'
di   raggiungimento   degli  obiettivi  definiti  nel  piano  di  cui
all'articolo 1, comma 2.