Art. 13.
              Interventi in materia di edilizia statale
  1.  E'  differita  al  29  febbraio  1996 l'entrata in vigore delle
disposizioni  degli  articoli  4  e  5, limitatamente all'abrogazione
delle  norme  della  legge  14  marzo  1968,  n.  292,  relativa agli
interventi  di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili
statali,  del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 368.
  2.  Il  termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  e' differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli
immobili demaniali e per gli edifici di proprieta' pubblica.
  3.  La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' da intendersi relativa anche
agli  anni  1995  e  1996.  All'onere  derivante  dall'attuazione del
presente  articolo  si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo
1159  dello  stato  di previsione del Ministero dei lavori pubblici e
per  l'anno  1996  mediante  riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo  1124  del  medesimo  stato di previsione per lo stesso anno
1996.
  4. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n.
101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 giugno 1995, n.
216,  le  parole:  "sei mesi dalla stessa data" sono sostituite dalle
seguenti: "il 1 marzo 1996".