Art. 13. Interventi in materia di edilizia statale 1. E' differita al 29 febbraio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368. 2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprieta' pubblica. 3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996. 4. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "sei mesi dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "il 1 marzo 1996".