Art. 14.
         Accelerazione delle procedure per la realizzazione
                   di opere di edilizia scolastica
  1.  I  sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al
fine   di  accelerare  la  progettazione  e  la  realizzazione  degli
interventi  di  edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di
servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimita',
ove  prescritta,  anche in conseguenza della mancata comunicazione da
parte  delle  amministrazioni  regolarmente  convocate, delle proprie
valutazioni  entro il termine fissato nella convocazione, le relative
determinazioni  sono  assunte  dal  presidente  della regione, previa
deliberazione  del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del
presidente  dell'amministrazione  provinciale,  anche agli effetti di
cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis.
  2.  I  commissari  ad  acta nominati ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, possono:
    a)  convocare  e  presiedere  conferenze  di servizio finalizzate
all'espletamento    dei   compiti   loro   assegnati,   ivi   incluso
l'affidamento  delle  progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1,
le  relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione
interessata,   previa   deliberazione  del  consiglio  regionale,  su
proposta del commissario;
    b)   espletare  procedure  concorsuali  per  l'affidamento  degli
incarichi  di  progettazione  per  opere  che  comportino  una  spesa
superiore a 500 milioni, in conformita' alle norme comunitarie, anche
a valere sull'importo del mutuo concesso.
  3.  L'approvazione  dei progetti di massima ed esecutivi equivale a
dichiarazione  di  pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita'
delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3
gennaio 1978, n. 1.
  4.  La  richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge
24  gennaio 1996, n. 30, in relazione alle procedure di affidamento o
di  esecuzione  di opere di edilizia scolastica che risultino sospese
secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  del medesimo articolo, puo'
essere  avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal
commissario ad acta, dal prefetto o dal provveditore agli studi.
  5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni
dalla nomina del commissario ad acta, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita
la  regione  interessata,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,   puo'   delegare   al   commissario   i   poteri  previsti
dall'articolo  3,  comma  6,  della  legge  8 agosto 1994, n. 496, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 370.
  6. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   8  agosto  1995,  n.  341,  possono  essere  altresi'
utilizzate,  entro  l'importo  di  200  miliardi,  per  interventi di
edilizia  scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio
nazionale,   con  requisiti  di  necessita'  ed  urgenza,  di  celere
esecuzione  o  di  completamento  funzionale individuati con apposito
programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite
le  regioni  e  gli  enti locali interessati, e approvato dal CIPE. I
pareri  delle  regioni  e degli enti locali sono espressi entro venti
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono
resi in senso favorevole.
  7.  Allo  scopo  di  consentire  un  piu'  esaustivo  utilizzo  dei
finanziamenti gia' disposti a sostegno delle iniziative in materia di
edilizia  scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre  1991,  n. 430, comunque
disponibili  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,
possono  essere  riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo
le  medesime  modalita'  indicate  nella  legge di riferimento; nello
stesso  termine,  e con le medesime procedure, potra' essere disposta
una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorche' gia' concessi.
Il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e' differito al 30 giugno l996.
  8.  Fermo  restando  quanto  indicato nell'articolo 4 della legge 8
agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23
dicembre  1991,  n.  430,  possono  essere  revocati, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che
dovra'  formulare  il  proprio  parere  nei  dieci giorni successivi,
qualora,  nel  termine  perentorio  del  31  dicembre  1995, gli enti
locali,  beneficiari  degli  stessi,  non  abbiano ancora attivato le
formali  procedure  di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa
depositi  e  prestiti  o,  comunque, ove, entro duecento giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati
ancora  concessi.  Le  risorse  che  si  renderanno cosi' disponibili
saranno  riassegnate  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione, con
proprio  decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per  l'attivazione  di opere di edilizia scolastica caratterizzate da
requisiti  di  necessita'  ed  urgenza,  di  celere  esecuzione  o di
completamento  funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da
quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle
medesime  risorse,  non  superiore  a lire otto miliardi, puo' essere
utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di
edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con
istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.