Art. 14. Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica 1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimita', ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis. 2. I commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono: a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario; b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformita' alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso. 3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. 4. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, puo' essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario ad acta, dal prefetto o dal provveditore agli studi. 5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario ad acta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370. 6. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, possono essere altresi' utilizzate, entro l'importo di 200 miliardi, per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, con requisiti di necessita' ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni e degli enti locali sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. 7. Allo scopo di consentire un piu' esaustivo utilizzo dei finanziamenti gia' disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalita' indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potra' essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorche' gia' concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' differito al 30 giugno l996. 8. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovra' formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno cosi' disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessita' ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire otto miliardi, puo' essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.