Art. 16.
                  Interventi in materia ambientale
  1.  Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle
autorita'  di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-bis del
decreto-legge  13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  1989,  n.  283,  e  al fine di consentire il
trasferimento  delle  risorse  previste dalla tabella 3, punti A e B,
della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al programma triennale
1994-1996   per   la  tutela  ambientale,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per
l'anno  1995,  di  lire  15,2  miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8
miliardi per l'anno 1997.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1 si provvede a
carico dello stanziamento del capitolo 7708 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
  3.  Per  il  completamento  dei programmi di interventi adottati ai
sensi  dell'articolo  8  della  legge  28  agosto  1989,  n.  305, e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  5.130  milioni  per l'anno 1997. Al
relativo   onere   si   provvede  a  carico  delle  proiezioni  dello
stanziamento   del  capitolo  7712  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.
  4.  Al  fine  di completare i programmi di intervento per le aree a
rischio  di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e'
autorizzata  la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire
4.870 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico
dello  stanziamento  del  capitolo 7705 dello stato di previsione del
Ministero  dell'ambiente  per  l'anno  1995 e relative proiezioni per
l'anno 1997.
  5.  Il  Ministro  dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di
cui  ai  commi  1, 3 e 4 ai soggetti interessati, in conformita' alla
ripartizione  disposta  con  decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
  6.  Le  risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la
tutela  ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
5  ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993,  n.  493,  individuate nella tabella 4 della delibera
CIPE  21  dicembre  1993, cosi' come modificata dalle delibere CIPE 5
agosto  1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate
dal  Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base
dello  stanziamento  di  lire  291.000  milioni e per gli anni 1996 e
1997,  rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000
milioni  e  di  lire  290.500  milioni previsti nella tabella C della
legge  28 dicembre 1995, n. 550, nonche' delle disposizioni di cui al
comma 4.
  7.   Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dai  piani  di
disinquinamento  delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di
cui  all'articolo  6  della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti
anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente puo' utilizzare i moduli
procedimentali    della    programmazione   negoziata,   cosi'   come
regolamentata  dal  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla  legge  7  aprile  1995,  n. 104, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero
dell'ambiente puo' stipulare accordi di programma con gli enti di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  8.  Per  le  maggiori  esigenze  connesse  allo  svolgimento  della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere
il  cui  valore  sia  di entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo
esclusione  disposta  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'ambiente, per le relative
verifiche  tecniche,  anche  in  corso  d'opera, e per le conseguenti
necessita'  logistiche  ed  operative, e' posto a carico del soggetto
committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato  di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da
realizzare,  che  e' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro,
su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  ad  apposito capitolo da
istituirsi  nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per
essere  riutilizzata  anche  ai  sensi  dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni.