Art. 17. Norme per la tutela del suolo 1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995. 2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, e' differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, e' versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le disponibilita' esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e 3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio. 6. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per le finalita' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti di depurazione della regione Campania, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione degli importi e' subordinata ad atto formale della regione Campania, con il quale la stessa assume la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre 1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a partire dal 1 gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. L'attivita' gestionale relativa ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di quella contrattualmente a suo tempo prevista e sino al 31 dicembre 1995, sara' oggetto di apposito accertamento tecnico-amministrativo, cui si provvedera' mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri, da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici per le finalita' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai membri delle commissioni sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Conservano validita' ed efficacia le procedure gia' regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, adottate dal commissario ad acta ex articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in essere relativi all'attivita' a lui demandata dallo stesso decreto legislativo. 8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le autorita' di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".