Art. 17.
                    Norme per la tutela del suolo
  1.  Il  termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del
decreto  legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi
dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' differito
al  31  dicembre  1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati
alla  semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare
riferimento  alle  utenze  minori. La disposizione di cui al presente
comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  25,  comma 2, della legge 5
gennaio  1994,  n.  36, come modificato ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge  8  agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli
utenti  delle  captazioni nelle aree protette, e' differito sino alla
data  di  approvazione  del piano per il parco ai sensi dell'articolo
12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  3.  Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre
1953,  n.  959,  qualora  non venga raggiunta la maggioranza prevista
dall'articolo  1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del
consorzio  obbligatorio,  e'  versato  dai  concessionari  di  grandi
derivazioni  d'acqua  per forza motrice su apposito capitolo in conto
entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato
di  previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  ai fini della
erogazione  agli  enti  destinatari,  previa  ripartizione effettuata
dallo  stesso  Ministero  dei  lavori  pubblici,  in  base ai criteri
stabiliti  nell'articolo  1  della  legge 27 dicembre 1953, n. 959. A
decorrere  dal  1  gennaio 1995 le disponibilita' esistenti sul conto
corrente  fruttifero  acceso  presso la Banca d'Italia ai sensi della
legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla
presente  disposizione.  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad
istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  variazioni  compensative  tra i capitoli 3404, 3405, 3406 e
3407 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  5.  Le  somme  derivanti  dalle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui
all'articolo  16  della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle
risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli
oneri  relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni
e   alle   spese  di  rappresentanza  e  degli  oneri  connessi  alla
organizzazione   e   alla   partecipazione  a  corsi  di  formazione,
aggiornamento  e  perfezionamento  del  personale  delle autorita' di
bacino  di  rilievo  nazionale  e  del  bacino sperimentale del fiume
Serchio.
  6.  Il  Ministro  dei  lavori pubblici e' autorizzato ad anticipare
alla  regione  Campania, a valere sulle risorse allo stesso assegnate
per  le  finalita'  di  cui  all'articolo 9 del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, gli
importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati alla
data   del  31  dicembre  1995  in  relazione  alle  cinque  gestioni
sequestratarie  degli impianti di depurazione della regione Campania,
fermo  restando l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare i
corrispettivi  dei  servizi  di  fognatura  e  depurazione  agli enti
gestori  degli impianti. La materiale corresponsione degli importi e'
subordinata  ad  atto formale della regione Campania, con il quale la
stessa  assume  la  consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre
1995  e  si  impegna ad elaborare un piano finanziario che prevede, a
partire dal 1 gennaio 1996, la restituzione degli importi anticipati,
nella  misura  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 23
giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n.  341.  L'attivita'  gestionale  relativa  ai cinque
impianti,  esercitata  dopo  la scadenza di quella contrattualmente a
suo  tempo  prevista  e  sino  al  31 dicembre 1995, sara' oggetto di
apposito  accertamento  tecnico-amministrativo,  cui  si  provvedera'
mediante  commissioni,  ciascuna composta da tre membri, da nominarsi
dal Ministro dei lavori pubblici. Gli oneri relativi al funzionamento
delle  commissioni saranno a carico delle stesse risorse assegnate al
Ministero  dei lavori pubblici per le finalita' di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. I compensi spettanti ai
membri  delle  commissioni  sono determinati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
  7.  Conservano  validita'  ed efficacia le procedure gia' regolanti
l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno,  adottate  dal  commissario  ad  acta  ex articolo 9 del
decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, nei procedimenti posti in
essere  relativi  all'attivita'  a lui demandata dallo stesso decreto
legislativo.
  8.  La  disposizione  di  cui al secondo periodo del comma 8-quater
dell'articolo   12   del   decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
si  applica  anche  al  personale  in servizio presso le autorita' di
bacino  di  rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o
di  collocamento  fuori  ruolo  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al
terzo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493.
  9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505,
le   parole:   "Per   la  realizzazione  delle  opere  idrogeologiche
necessarie  per  completare  la  diga  del Bilancino" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Per  la  realizzazione  degli  interventi  per  il
completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".