Art. 2.
      Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi
           straordinari di edilizia residenziale pubblica
  1.  I  programmi  straordinari  di  edilizia residenziale agevolata
previsti  dall'articolo  4  del  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94,
dall'articolo  3,  comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e  dall'articolo  22,  comma  3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67,
relativi  all'annualita'  1989,  i cui lavori non siano iniziati alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per il mancato
rilascio  della  concessione  edilizia, devono pervenire alla fase di
inizio  dei lavori entro il 31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio
dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per
l'edilizia  residenziale  (C.E.R.),  nei  trenta  giorni  successivi,
trasmette  alle  regioni  l'elenco  dei  programmi per i quali non e'
stata  rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta
regionale,  entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
nomina  un  commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi
trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad
acta,  nei  dieci  giorni  successivi  alla  scadenza  di tale ultimo
termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei
programmi  costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione
edilizia.  Per  i  programmi che non hanno ottenuto il rilascio della
concessione,  il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca
dei relativi finanziamenti.
  2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata,
previsti  dall'articolo  4  del  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i
cui  lavori  non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore
del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro  il  31 marzo 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro
tale  data,  il  segretariato  generale del C.E.R., previa diffida ad
adempiere  all'operatore  affidatario  del  programma,  procede  alla
revoca   del   finanziamento.  In  caso  di  mancato  rilascio  della
concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.
  3.  Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i
quali  i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  ovvero,  pur  essendo  iniziati,  non siano stati
completati,  si  applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia'
stabilite  nelle  convenzioni  stipulate tra il segretariato generale
del  C.E.R.  e  gli  operatori  affidatari dei programmi suddetti, le
disposizioni  del  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Per  la  quota  parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si
provvede  con  le  disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle
economie  gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori
spese  derivanti  dalle  rinunce  e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata    ed   agevolata,   previsti   dall'articolo   4   del
decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per
adeguamento  delle  aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono
destinate  alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  4.  I  finanziamenti  per  l'edilizia  agevolata  gia' assegnati in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis,  del  decreto-legge  7  febbraio  1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma  3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per
effetto   di   provvedimenti   di   revoca,   sono   utilizzati   per
l'assegnazione   definitiva   di   contributi  che  sono  stati  gia'
deliberati   ai   sensi  delle  stesse  leggi.  Eventuali  somme  non
utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma
primo,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i
fondi  destinati  dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento
del  programma  di  cui  al  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 658,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.
  5.  Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata
data  applicazione  alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
del   decreto-legge   5   ottobre   1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 493, sono revocati
qualora  i  lavori,  relativi  a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 31 marzo 1996.
  6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1,
della  legge  17  febbraio  1992, n. 179, e' prorogato al 31 dicembre
1996.