Art. 6. Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo e' versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.