Art. 6.
Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457
  1.  Il  30 per cento dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo
comma  dell'articolo  3  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e'
utilizzato  dal  Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e
la  realizzazione,  anche  sperimentale, di percorsi finalizzati alla
eliminazione  di  barriere  architettoniche nei collegamenti fra zone
urbane  di  rilevante  interesse  per  presenze storiche, artistiche,
religiose  o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo
e'  versato  all'entrata  dello  Stato  per  essere  riassegnato, con
decreto  del  Ministro  del tesoro, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.