Art. 7.
            Alloggi da destinare in locazione nelle zone
                     ad alta tensione abitativa
  1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo
puo'  essere  stabilito  con  riferimento  al  valore catastale degli
stessi,   vigente  nell'anno  di  acquisizione,  oppure  puo'  essere
determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato
sulla  base  dei  parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
con possibilita' di aumentare il prezzo cosi' ottenuto fino al 20 per
cento.
  2.  Sono  abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge
15  dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge
15  febbraio  1980,  n.  25,  e  i  commi  8  e 9 dell'articolo 5 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.