Art. 7. Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa 1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo puo' essere stabilito con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure puo' essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilita' di aumentare il prezzo cosi' ottenuto fino al 20 per cento. 2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.