Art. 10. (Facolta' per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea). 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.