Art. 10.
                (Facolta' per gli enti previdenziali
               di investire in titoli pubblici emessi
                        nell'Unione europea).
   1.  Gli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  e  facoltative di
previdenza  ed  assistenza  sociale  possono,  anche  in  deroga alle
vigenti  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  normative degli
stessi,  investire  i  fondi  disponibili in titoli di Stato di Stati
membri   dell'Unione   europea,  garantiti  dagli  Stati  medesimi  o
dall'Unione,   o  in  titoli  emessi  dalla  Banca  europea  per  gli
investimenti  o  dalla  Banca  europea  per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo.