Art. 11.
              (Recepimento della direttiva 94/80/CE del
           Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei
             cittadini dell'Unione europea residenti in
            Italia nelle consultazioni per l'elezione dei
                         consigli comunali).
   1.  La  direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che
stabilisce  le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  voto e di
eleggibilita'  alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che
risiedono  in  uno  Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, e'
integralmente recepita nell'ordinamento.
   2.  Al  fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla
direttiva,  il  Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, disposizioni
aventi  valore  di  legge,  con  l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
      a)  nell'assicurare  il diritto di voto e di eleggibilita' alle
elezioni  dei  consigli  comunali  ai residenti nello Stato italiano,
cittadini   di   altri  Stati  dell'Unione,  che  non  posseggano  la
cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco
del  comune  di  residenza entro congruo termine, anteriore alla data
fissata  per  la  consultazione  elettorale, domanda di iscrizione ad
apposita  lista  aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1)
la  volonta' di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3)
l'indirizzo  nel  comune di residenza; conseguentemente prevedere che
il  comune  di  residenza  iscriva i nominativi nella lista aggiunta,
approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando
comunicazione  dell'accoglimento  o  meno,  con  facolta'  in  questo
secondo caso di ricorso contro la decisione;
      b)  consentire  al  cittadino  di  altro  Stato  dell'Unione di
presentare  la  propria  candidatura  all'elezione  per  il consiglio
comunale,  previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione,
dei  dati  sulla  cittadinanza,  sulla  residenza attuale e su quella
precedente  nello  Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di
elettorato  passivo  anch'esso  nello  Stato  di  origine. In caso di
rigetto  della  candidatura,  l'interessato  fruisce  delle  forme di
tutela previste per i candidati, cittadini italiani.
 
Nota all'art. 11:
             - La direttiva 94/80/CE e' pubblicata in G.U.C.E.  legge
          n. 368 del 31 dicembre 1994.