Art. 12. (Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici). 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: "ART. 3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566".
Nota all'art. 12: - Si riporta di seguito, con l'aggiunta introdotta dalla legge qui pubblicata, l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile: "2.1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione dal confronto di cui al primo comma dello stesso art. 4 ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice morse, di articoli di studi e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di pronto soccorso".