Art. 12.
          (Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti
             cittadini dell'Unione europea relativamente
                 a convalide di titoli aeronautici).
   1.  Al  comma  1  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1992,  n.  560,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "ed in particolare prescindendo dal possesso della
conoscenza  del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e
certificati relativi a pratiche di primo soccorso".
   2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
560, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
   "ART.  3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano,
anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui
all'articolo  23,  commi  4  e  5, e dell'articolo 24 del regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 novembre
1988, n. 566".
 
Nota all'art. 12:
             - Si riporta di seguito, con l'aggiunta introdotta dalla
          legge qui pubblicata, l'art. 2,  comma  1,  del  D.P.R.  30
          dicembre 1992, n. 560, concernente l'accettazione reciproca
          delle  licenze  per  l'esercizio  di  funzioni  nel settore
          dell'aviazione  civile:  "2.1.  Qualora   la   licenza   da
          convalidare  non risponda ai requisiti di equivalenza delle
          licenze  aeronautiche  italiane,  si  applicano  i  criteri
          stabiliti  dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata
          nelle  premesse  attenendosi  peraltro   alle   valutazioni
          riportate   nel   documento  elaborato  in  attuazione  dal
          confronto di cui al primo comma dello stesso art. 4  ed  in
          particolare  prescindendo dal possesso della conoscenza del
          codice morse, di articoli di  studi  e  di  attestazioni  e
          certificati relativi a pratiche di pronto soccorso".