Art. 13.
               (Adeguamento alla normativa europea di
             norme disciplinanti il regime di proprieta'
               degli aeromobili, la navigazione aerea,
         l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole
                           di pilotaggio).
   1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, disposizioni
aventi  valore  di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi
le  modifiche  opportune  o necessarie, in conformita' dei principi e
criteri  direttivi  di  cui  al  presente  articolo,  la legislazione
vigente  concernente  la  disciplina  del  regime di proprieta' degli
aeromobili,  della  navigazione  aerea,  dell'esercizio di imprese di
lavoro   aereo  e  delle  scuole  di  pilotaggio,  dell'assunzione  e
dell'impiego  di personale, comprese le disposizioni del codice della
navigazione,  del  regolamento per la navigazione aerea approvato con
regio  decreto  11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934,
n.  331,  del  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nonche' le altre norme legisla-
tive comunque rilevanti in materia.
   2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 dovranno essere informate
alle  esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei
regolamenti   dell'Unione  europea  in  materia,  alla  uniformazione
normativa  rispetto  agli  altri  Stati  membri,  nonche' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
      a)  equiparazione  della  cittadinanza  di  altri  Stati membri
dell'Unione  europea  alla  cittadinanza italiana, con la conseguente
specificazione  che il termine straniero deve intendersi, in materia,
riferito  a  persone  fisiche,  a persone giuridiche, societa', enti,
organizzazioni  di  Stati  che  non siano membri dell'Unione europea.
Equiparazione altresi' del domicilio e della residenza in altri Stati
membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;
      b)  possibilita'  per  i  cittadini di Stati membri dell'Unione
europea,  compresi  i  cittadini  italiani,  di ottenere l'iscrizione
presso   albi  e  registri  italiani  e  di  esercitare  le  relative
professioni   aeronautiche   facendo  valere  i  titoli  aeronautici,
professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle
relative   analoghe   professioni  aeronautiche  negli  Stati  membri
dell'Unione europea che li hanno rilasciati;
      c)  modificazione  dei  requisiti di nazionalita' richiesti per
l'iscrizione  nel  registro  aeronautico  nazionale  o  nel  registro
matricolare  dell'Aero  Club  d'Italia  degli aeromobili, consentendo
l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a
persone  fisiche  o  giuridiche,  alle  societa' ed alle associazioni
residenti  o  aventi  sede  in  uno Stato membro dell'Unione europea.
Possibilita'  di  cancellazione  dai registri degli aeromobili che si
intendano  iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione
europea;
      d)  facolta'  per il Ministro dei trasporti e della navigazione
di  consentire,  anche  in deroga a quanto previsto dall'articolo 752
del  codice  della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico
nazionale  di  aeromobili  dei  quali  le societa' concessionarie dei
servizi   di   cui  all'articolo  776  del  predetto  codice  abbiano
l'effettiva  disponibilita'  ancorche'  non  ne  siano  proprietarie,
trasferendo   sulla   societa'   che  ha  l'effettiva  disponibilita'
dell'aeromobile  gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma,
e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;
      e)   possibilita'   di   utilizzo   in   Italia  di  aeromobili
immatricolati  in  altro  Stato membro dell'Unione europea per lavoro
aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;
      f)   facolta'   di   stipulare   relativamente   ad  aeromobili
immatricolati  in  Italia  assicurazioni,  valide  ai fini della loro
circolazione,   anche   con   imprese  autorizzate  dalla  competente
autorita' aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;
      g)  trasposizione  nel  codice della navigazione della norma di
cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando
agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;
      h)  facolta'  di  effettuare  la  dichiarazione  preventiva  di
costruzione  di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito,
anche  parzialmente,  all'estero,  qualora  si  intenda sottoporlo al
controllo  tecnico  da  parte  di  enti  ed  autorita'  italiane, con
corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione
di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;
      i)  semplificazione  e snellimento delle procedure, eliminando,
anche  in  funzione  della  prevalente  natura  degli  istituti e dei
provvedimenti,  la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i
concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva
ai  singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni
tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita
ed economica l'azione amministrativa;
     l)   possibilita'   di   produrre,   il   luogo   di  documenti,
dichiarazioni  giusta  il  disposto  dell'articolo  4  della  legge 4
gennaio 1968, n. 15.
 
Note all'art. 13:
             -   Il   R.D.  11  gennaio  1925,  n.  356  concerne  il
          regolamento per la navigazione aerea.
             - La legge 8 febbraio 1934, n. 331,  concerne  lo  stato
          giuridico della gente dell'aria.
             -   Il  D.P.R.  1  settembre  1967,  n.  1411.  cnncernc
          l'approvazione del regolamento sullo stato giuridico  della
          gente dell'aria.
             -  Gli  articoli  752, 776, 754, 758, primo comma, e 762
          del codice della navigazione, approvato con R.D.  30  marzo
          1942, n. 327, cosi' recitano:
             "Art. 752 (Aeramobili iscritti in registri stranieri). -
          Non   possono  ottenere  l'iscrizione  gli  aeromobili  che
          risultino  gia'  iscritti  in   un   registro   aeronautico
          straniero".
             "Art.  776 (Concessioni). - I servizi di trasporto aereo
          di linea non possono essere istituiti ne esercitati se  non
          per   concessione   governativa.   mediante   decreto   del
          Presidente della Repubblica.
             La concessione non puo' avere  una  durata  superiore  a
          dieci anni".
             "Art  754  (Termine  per  l'iscrizione).  - L'iscrizione
          degli  aeromobili  deve  essere  richiesta,  a   cura   del
          proprietario, entro otto gioni dal rilascio del certificato
          di navigabilita' e, per gli alianti libratori, dal rilascio
          del certificato di collaudo".
             "Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazianalita'), primo
          comma.  -  Il  proprietario  di  un aeromobile iscritto nei
          registri nazionali deve entro  otto  giorni  denunciare  al
          Ministro  per  l'aeronautica  o,  se  trattasi  di  aliante
          libratore,  alla  Reale   unione   nazionale   aeronautica,
          l'avvenuta  iscrizione  in  un  registro straniero, nonche'
          ogni altro fatto che importi la perdita  dei  requisiti  di
          nazionalita'".
             "Art.  762 (Cancellazione dell'aeromobile dai registri).
          - L'aeromobile  e'  cancellato  dal  registro  d'iscrizione
          quando:
               a. e' perito o si presume perito;
               b. e' stato demolito;
               c.  ha  perduto  i requisiti di nazionalita' richiesti
          nell'articolo 751;
               d. e' stato iscritto in un registro straniero.
             La cancellazione dell'aeromobile deve  essere  richiesta
          dal proprietario, ma puo' essere disposta anche d'ufficio.
             All'atto   della  cancellazione  l'autorita'  ritira  il
          certificato d'immatricolazione o quello di collaudo".
             - L'art. 15  della  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,
          concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee (legge comunitaria per il 1991) cosi' recita:
             "Art.  15  (Liberalizzazioni  dei intercomunitari). - 1.
          Gli aeromobili che effettuano voli da e  per  Stati  membri
          della  Comunita'  europea  senza  scalo  intermedio possono
          atterrare o decollare da aeroporti  non  doganali,  purche'
          gli  occupanti  siano  in  possesso di documenti validi per
          l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano
          di volo".
             - L'articolo 4  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
          relativa  alle  norme sulla documentazione amministrativa e
          sulla  legalizzazione  e  autenticazione  di  firme,  cosi'
          recita:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). - L'atto di notorieta' concerne fatti, stati o
          qualita'  personali  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".