Art. 13. (Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di proprieta' degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie, in conformita' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di proprieta' degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nonche' le altre norme legisla- tive comunque rilevanti in materia. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati membri, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. Equiparazione altresi' del domicilio e della residenza in altri Stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia; b) possibilita' per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione europea che li hanno rilasciati; c) modificazione dei requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle societa' ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Possibilita' di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea; d) facolta' per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 del predetto codice abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie, trasferendo sulla societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario; e) possibilita' di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola; f) facolta' di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente autorita' aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea; g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici; h) facolta' di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti ed autorita' italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro; i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa; l) possibilita' di produrre, il luogo di documenti, dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 13: - Il R.D. 11 gennaio 1925, n. 356 concerne il regolamento per la navigazione aerea. - La legge 8 febbraio 1934, n. 331, concerne lo stato giuridico della gente dell'aria. - Il D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411. cnncernc l'approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. - Gli articoli 752, 776, 754, 758, primo comma, e 762 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, cosi' recitano: "Art. 752 (Aeramobili iscritti in registri stranieri). - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in un registro aeronautico straniero". "Art. 776 (Concessioni). - I servizi di trasporto aereo di linea non possono essere istituiti ne esercitati se non per concessione governativa. mediante decreto del Presidente della Repubblica. La concessione non puo' avere una durata superiore a dieci anni". "Art 754 (Termine per l'iscrizione). - L'iscrizione degli aeromobili deve essere richiesta, a cura del proprietario, entro otto gioni dal rilascio del certificato di navigabilita' e, per gli alianti libratori, dal rilascio del certificato di collaudo". "Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazianalita'), primo comma. - Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro per l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un registro straniero, nonche' ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalita'". "Art. 762 (Cancellazione dell'aeromobile dai registri). - L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando: a. e' perito o si presume perito; b. e' stato demolito; c. ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 751; d. e' stato iscritto in un registro straniero. La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma puo' essere disposta anche d'ufficio. All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo". - L'art. 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991) cosi' recita: "Art. 15 (Liberalizzazioni dei intercomunitari). - 1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunita' europea senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo". - L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, cosi' recita: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concerne fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".