Art. 14.
             (Albi dei fornitori nel settore sanitario).
   1.  L'iscrizione  nell'albo  regionale  dei fornitori del Servizio
sanitario  nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge
27  dicembre  1983,  n.  730,  non  e'  requisito obbligatorio per la
partecipazione  alle  gare  ed  alle  aggiudicazioni  per  appalti di
forniture  nel  settore  sanitario,  di  persone fisiche o giuridiche
stabilite  in  altri Stati membri della Comunita' europea, che devono
comunque   fornire  la  prova  di  iscrizione,  o  la  documentazione
equivalente,  previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  costituisce  norma di
principio.  Le  regioni  a  statuto  ordinario ed a statuto speciale,
nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva
competenza,  sono  tenute  ad  adeguare alla predetta disposizione la
normativa  emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9
marzo  1989,  n.  86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
Note all'art. 14:
             - L'art. 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  sulle
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  1984)  cosi'
          recita:
             "Art.  31.  -  Il  Ministro  della sanita' provvede, con
          proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in
          vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario
          nazionale, udito previamente il Consiglio  di  Stato,  alla
          definiztone  di  capitolati per forniture di beni e servizi
          alle  unita'  sanitarie  locali   nonche'   di   capitolati
          speciali.
             E'  istituito  presso  le  regioni  l'albo regionale dei
          fornitori del Servizio sanitario  nazionale.  Il  Ministero
          della     sanita     provvede,    con    propri    decreti,
          all'individuazione  delle  tipologie  e  delle  classi   di
          appartenenza.  dei  requisiti per l'iscrizione nel rispetto
          della normativa vigente nazionale e comunitaria".
             - L'art. 21 della  Direttiva  93/36/CEE,  pubblicata  in
          G.U.C.E. n.  199 del 9 agosto 1993 cosi' recita:
             "Art.  21.  Ad  ogni  fornitore  che  intenda concorrere
          all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture puo'
          essere richiesto di provare la sua iscrizione,  secondo  le
          modalita'  vigenti  nello  Stato  membro  nel quale egli e'
          stabilito, in uno odei registri professionali o commerciali
          di cui al paragrafo 2 o  di  presentare  una  dichiarazione
          giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.
             2.  I  pertinenti registri professionali o commerciali e
          le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono
          rispettivamente:
             -   in   Belgio,   il   "Registre    du    Commerce    -
          Handelsregister";
             -    in    Danimarca,   l'"Aktieselskabsregistret",   il
          "Foreningsregistret" e lo "Handelsregistret";
             -   in   Germania,    lo    "Handelsregister"    e    lo
          "Handwerksrolle";
             - in Grecia, il "Biotezniko' h' Biomhzaniko' h Empariko'
          Epimelhth'rio";
             -  in  Spagna,  il  "Registro  Mercantil"  ovvero, per i
          privati non iscritti, un certificato  da  cui  risulti  che
          l'interessato  ha dichiarato sotto giuramento di esercitare
          la professione in questione;
             - in Francia, il "Registre du commerce"  ed  il  "Reper-
          toire des me'tiers";
             -  in  Italia,  il  "Registro della Camera di commercio,
          industria, agricoltura e artigianato" e il "Registro  delle
          Commissioni provinciali per l'artigianato";
             -  in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Ro'le
          de la chambre des me'tiers";
             - nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister";
             -  in  Portogallo,  il  "Registo  Nacional  das  Pessoas
          Colectivas";
             - nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore puo' venir
          richiesto  di  presentare  un  certificato  rilasciato  dal
          "Registrar of companies" o dal "Registrar of Friendly Soci-
          eties" che indichi che la societa' del fornitore e' "incor-
          porated" o "registered" ovvero, qualora  egli  non  ottenga
          tale   certificato,  un  certificato  da  cui  risulti  che
          l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di  esercitare
          la professione in questione, nel paese in cui e' stabilito,
          in un luogo specifico e sorto un determinato nome o ragione
          sociale".
             -  Per  l'art.  9  della legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi
          nota all'art.  2.
             - Per l'art. 6, primo comma, del D.P.R. 24 luglio  1977,
          n. 616, vedi nota all'art. 2.