Art. 14. (Albi dei fornitori nel settore sanitario). 1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, non e' requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunita' europea, che devono comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. 2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Note all'art. 14: - L'art. 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) cosi' recita: "Art. 31. - Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definiztone di capitolati per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali nonche' di capitolati speciali. E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministero della sanita provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza. dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria". - L'art. 21 della Direttiva 93/36/CEE, pubblicata in G.U.C.E. n. 199 del 9 agosto 1993 cosi' recita: "Art. 21. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture puo' essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale egli e' stabilito, in uno odei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo. 2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente: - in Belgio, il "Registre du Commerce - Handelsregister"; - in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il "Foreningsregistret" e lo "Handelsregistret"; - in Germania, lo "Handelsregister" e lo "Handwerksrolle"; - in Grecia, il "Biotezniko' h' Biomhzaniko' h Empariko' Epimelhth'rio"; - in Spagna, il "Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione; - in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Reper- toire des me'tiers"; - in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" e il "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato"; - in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Ro'le de la chambre des me'tiers"; - nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; - in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas"; - nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore puo' venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal "Registrar of Friendly Soci- eties" che indichi che la societa' del fornitore e' "incor- porated" o "registered" ovvero, qualora egli non ottenga tale certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e sorto un determinato nome o ragione sociale". - Per l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nota all'art. 2. - Per l'art. 6, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vedi nota all'art. 2.