Art. 15.
              (Riciclaggio dei capitali di provenienza
            illecita e circolazione transfrontaliera dei
                    capitali: criteri di delega).
   1.  L'integrazione  dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  provvedere  al  riordino  del  regime di segnalazione delle
operazioni  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n.
197,  al  fine  di  favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche
attraverso   il   ricorso  a  procedure  informatizzate,  la  massima
efficacia   e   tempestivita'   nella  organizzazione,  trasmissione,
ricezione  ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva
la  possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per
il  corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari
finanziari;
      b)  prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore
dei   soggetti   che   effettuano  le  segnalazioni,  in  particolare
garantendo  la  tutela  della riservatezza delle stesse in ogni sede,
comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine
di evitare il pericolo di ritorsioni;
      c)   estendere,  ai  sensi  dell'articolo  12  della  direttiva
91/308/CEE,  in  tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita'
particolarmente  suscettibili  di utilizzazione a fini di riciclaggio
per  il  fatto  di  realizzare  l'accumulazione o il trasferimento di
ingenti  disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque
esposte  ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie
di  imprese,  con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su
proposta  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con i Ministri di
grazia  e  giustizia,  dell'interno  e  delle finanze, entro due anni
dalla  data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente
delega,  con  la  procedura  di  cui al comma 4 dell'articolo 1 della
presente legge;
      d)  riesaminare,  al  fine  di  accrescerne  l'efficacia a fini
antiriciclaggio,  il regime relativo all'importazione ed esportazione
al  seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente
modificando  l'articolo  3  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
assicurando  in  ogni  caso  la  compatibilita' di tale regime con la
libera  circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto
comunitario,  secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
      e)  tenere  conto  adeguato, nel dare attuazione ai criteri che
precedono,  anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono
nelle  competenti  sedi  internazionali  ed in particolare in seno al
comitato  di  contatto  istituito  dall'articolo  13  della direttiva
91/308/CEE  ed  al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso,
il  potere  di  identificazione  da  parte  dell'autorita'  consolare
italiana  dei  soggetti  operanti  dall'estero  sara'  limitato  alle
rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
   2.  In  sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8,
delle  materie  concernenti  il trasferimento di denaro contante e di
titoli   al   portatore,  nonche'  il  riciclaggio  dei  capitali  di
provenienza  illecita,  potra'  procedersi al riordino delle sanzioni
amministrative  e  penali previste nelle leggi richiamate al comma 1,
nei limiti massimi ivi contemplati.
   3.  Al  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo  1,  al  comma  1,  le  parole: "E' vietato il
trasferimento  di  denaro  contante  o  di  titoli al portatore" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "E'  vietato il trasferimento di denaro
contante  o  di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore";
      b) all'articolo 1, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
     "2-bis.  Il  saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni.";
      c)  all'articolo 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi 1
e  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolo  1, commi 1, 2 e
2-bis".
 
Note all'art. 15:
             - La direttiva 91/308/CE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  n.
          legge 166 del 28 giugno 1991.
             -  L'art.  3 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, concernente
          provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
          titoli  al  portatore   nelle   transazioni   e   prevenire
          l'utilizzazione   dei   sistemi   finanziari   a  scopo  di
          riciclaggio, cosi' recita:
             "Art.  3  (Segnalazioni  di   operazioni).   -   1.   Il
          responsabile  della  dipendenza,  dell'ufficio  o  di altro
          punto operativo di uno dei  soggetti  di  cui  all'art.  4,
          indipendentemente   dall'abilitazione   ad   effettuare  le
          operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo
          di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o  al
          legale  rappresentante  o a un suo delegato ogni operazione
          che,  per   caratteristiche,   entita',   natura,   o   per
          qualsivoglia  altra  circostanza conosciuta a ragione delle
          funzioni esercitate, tenuto  conto  anche  della  capacita'
          economica  e  dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui e'
          riferita, induca a ritenere, in base agli  elementi  a  sua
          disposizione,  che  il denaro, i beni o le utilita' oggetto
          delle operazioni medesime possano provenire da  taluno  dei
          reati  indicati nell'art. 648-bis del codice penale. Tra le
          caratteristiche di cui al periodo precedente  e'  compresa,
          in   particolare,  l'effettuazione  di  una  pluralita'  di
          operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da parte
          della   stessa   persona,   ovvero,   ove   se   ne   abbia
          consapevolezza,  da  parte  di  persone  appartenenti  allo
          stesso nucleo familiare, o dipendenti  o  collaboratori  di
          una stessa impresa.
             2.  Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
          o un suo delegato esamina le  segnalazioni  pervenutegli  e
          qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
          elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
          di  cui  all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo al
          questore del luogo dell'operazione,  il  quale  ne  informa
          l'Alto   commissario   e  il  nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria  della  Guardia  di  finanza.  Per  effettuare  i
          necessari  approfondimenti  e  per  il  controllo  previsto
          dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo  speciale
          di   polizia  valutaria  esercitano  anche  i  poteri  loro
          attribuiti dalla normativa  in  materia  valutaria.    Tali
          poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
          nuclei  regionali  di  polizia  tributaria della Guardia di
          finanza, ai quali il nucleo speciale di  polizia  valutaria
          puo'  demandare  l'assolvimento degli incarichi affidatigli
          dal presente decreto.
             3. Per i soggetti con un unico punto  operativo,  o  con
          meno  di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni
          di cui al comma 1 devono essere  direttamente  tramesse  al
          questore    dal   titolare   dell'attivita',   dal   legale
          rappresentante o da un suo delegato.
             4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  a
          partire  dal  quindicesimo  giorno  successivo  a quello di
          entrata in vigore del presente decreto.
             5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti
          del  presente  articolo  non  costituiscono  violazione  di
          obblighi  di segretezza e non comportano responsabilita' di
          alcun tipo, salvi i casi di dolo.
             6. I soggetti di cui all'art.  4  adottano  altresi'  le
          ulteriori  misure  idonee  a  non  pregiudicare il corso di
          eventuali indagini. Le autorita' di cui al comma 2 possono.
          inoltre    sospendere,    se     possibile     l'esecuzione
          dell'operazione.
             7. E' fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle
          segnalazioni  di  cui  al presente articolo e a chiunque ne
          sia comunque a conoscenza di darne  comunicazione  soggetti
          diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3.
             8.  I  soggetti  di  cui  all'art. 4 devono dotarsi, nel
          rispetto dei criteri che potranno essere impartiti  con  le
          disposizioni  di  attuazione  di  cui  all'art. 4, comma 3,
          lettera c), di adeguate procedure  volte  a  prevenirne  il
          coinvolgimento  in operazioni di riciclaggio. potenziando a
          tal fine il sistema dei controlli  e  riscontri  interni  e
          attuando  programmi specifici di addestramento e formazione
          del personale".
             - L'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167,  concernente
          rilevazione  ai  fini  fiscali di taluni trasferimenti da e
          per l'estero di denaro titoli e valori, cosi' recita:
             "Art.  3  (Importazione  ed  esportazione  al seguito di
          denaro, titoli e valori mobiliari). - 1.  L'importazione  o
          l'esportazione  al  seguito ovvero mediante plico postale o
          equivalente, da parte di residenti, di somme in lire  o  in
          valute estere, nonche' di titoli al portatore denominati in
          lire  o in valute estere, non possono essere effettuate per
          importo superiore a lire 20 milioni: per gli altri titoli o
          valori mobiliari di importo superiore a lire 20  milioni  i
          residenti  devono farne dichiarazione depositando in dogana
          uno specifico avviso".
             - Si trasacrive di seguto l'art. 1, comma 1, del  D.L  3
          maggio  1991,  n. 143, con la modificazione apportata dalla
          legge qui pubblicata: "1. - E' vietato il trasferimento  di
          denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
          al  portatore  o di titoli al portatore in lire o in valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando  il  valore  da   trasferire   e'   complessivamente
          superiore  a  lire  venti  milioni.  Il  trasferimento puo'
          tuttavia essere eseguito per il tramite degli  intermediari
          abilitati  di  cui all'art. 4; per il denaro contante vanno
          osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter".
             - Si riporta qui di seguito l'art.  5,  comma  2,  della
          legge  5  luglio  1991, n. 197, cosi' come modificata dalla
          legge   qui   pubblicata:   "2.    I    funzionari    delle
          amministrazioni  pubbliche,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          intermediari  abilitati  ai  sensi  dell'art.  4,  che,  in
          relazione  ai  loro compiti di servizio, e nei limiti delle
          loro attribuzioni, hanno notizie delle  infrazioni  di  cui
          all'art.  1,  commi  1,  2 e 2-bis ne riferiscono entro tre
          giorni al Ministro del tesoro per la  contestazione  e  gli
          altri  adempimenti  previsti  dall'art.  14  della legge 24
          novembre 1981, n. 689. In caso  di  infrazioni  riguardanti
          assegni  bancari,  assegni  circolari o titoli similari, le
          segnalazioni  devono  essere  effettuate  dall'azienda   di
          credito  che  li  accetta  in versamento e da quella che ne
          effettua l'estinzione".