Art. 16. (Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sara' disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette; b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche' dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite; d) l'equo compenso di cui alla lettera c) e' riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite; e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per il tramite di una societa' di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni; f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformita' dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.
Note all'art. 16: - La direttiva 93/83/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. 248 del 6 ottobre 1993. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".