Art. 17. 
(Durata di protezione  del  diritto  d'autore  e  di  alcuni  diritti
        connessi: disposizioni dirette e criteri di delega). 
 
  1. I termini di durata di protezione dei diritti  di  utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge  22
aprile 1941, n.  633,  e  successive  modificazioni,  previsti  dagli
articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis  della  legge  medesima,
sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata  di  protezione
dei diritti dei produttori di  dischi  fonografici  e  di  apparecchi
analoghi di cui  al  titolo  II,  capo  I,  della  suindicata  legge,
previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E'
inoltre elevato a 50 anni il termine  di  durata  di  protezione  dei
diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica
o televisiva di cui al  titolo  II,  capo  II,  della  legge  citata,
previsto all'articolo 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50
anni il termine di durata di protezione  dei  diritti  degli  artisti
interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II,  capo  III,
della legge citata, previsto dall'articolo 85 della  legge  medesima.
E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal  decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 
  2. I termini di durata di protezione disciplinati nel  comma  1  si
applicano anche alle opere ed ai diritti non piu' protetti sulla base
dei termini previgenti. 
  3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di  cui  al
comma 1 si applicano, salvo diverso  accordo  tra  gli  autori,  loro
eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli
articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale  20  luglio
1945, n. 440. 
  4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti  e  contratti
fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore  della
presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30
giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma,  della  legge  22  aprile
1941,  n.  633,  nonche'  i  diritti  legittimamente   acquisiti   ed
esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono
fatte salve: 
    a) la distribuzione e la riproduzione  delle  edizioni  di  opere
cadute  in  pubblico  dominio  secondo  la   disciplina   previgente,
limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale  con
le quali la pubblicazione  e'  avvenuta,  effettuata  da  coloro  che
avevano intrapreso detta distribuzione  e  riproduzione  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione  e
riproduzione consentita senza corrispettivi  si  estende  anche  agli
aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede; 
    b)  la  distribuzione,  limitatamente  al  periodo  di  tre  mesi
successivo alla data di entrata in vigore della presente  legge,  dei
dischi  fonografici  ed  apparecchi  analoghi,  i  cui   diritti   di
utilizzazione  siano  scaduti  secondo  la   disciplina   previgente,
effettuata da coloro che hanno riprodotto  e  messo  in  commercio  i
predetti supporti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  5. Per quanto non disciplinato dai commi da  1  a  4,  l'attuazione
della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sara' informata  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo
della protezione; 
    b) saranno riconosciuti e  disciplinati  i  diritti  relativi  ad
opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo  la
scadenza di protezione del diritto d'autore,  nonche'  alle  edizioni
critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in  conformita'
alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della  direttiva,  nel  quadro
dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni; 
    c) saranno previste  disposizioni  transitorie  in  relazione  ai
rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al  fine  di
salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi; 
    d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto  conto  del
notevole prolungamento del termine di durata di  protezione  rispetto
alle altre categorie di opere, sara' introdotta in via permanente una
previsione di compenso non  rinunciabile  legata  alla  utilizzazione
dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti,  con
la  procedura  di  cui  all'articolo  4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 
  6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza
corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione
radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio  di
radiodiffusione che  ne  hanno  intrapreso  lo  sfruttamento,  ovvero
iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995. 
 
    

          Note all'art. 17:
             -  Per  quanto concerne la legge 22 aprile 1941, n. 633,
          vedi nota precedente.
             - Il titolo I della legge sopracitata reca "Disposizione
          su diritto d'autore".
             - Il titolo II della sopracitata  legge  reca:  "Diritti
          relativi   alla  produzione  di  dischi  fonografici  e  di
          apparecchi analoghi".
             - Il titolo  II,  capo  II,  della  stessa  legge  reca:
          "Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva".
             -  Il  titolo  II,  capo  III,  della stessa legge reca:
          "Diritti  degli  artisti   interpreti   e   degli   artisti
          esecutori".
             -  Gli  articoli  da 2 a 5 del D.L.L. 20 luglio 1945, n.
          440, concernente proroga  dei  termini  per  la  protezione
          delle  opere  dell'ingegno  e  dei  prodotti tutelati dalla
          legge 22 aprile 1941, n.  633, cosi' recitano:
             "Art. 2. -  La  maggiore  estensione  della  durata  del
          diritto di autore sancita dall'articolo precedente andra' a
          favore degli autori e dei loro eredi e legatari, nei limiti
          e sotto le condizioni dei successivi articoli".
             "Art.  3. - I cessionari degli autori e dei loro eredi e
          legatari, in forza  di  cessioni  assolute  di  diritti  di
          autore,  hanno la facolta', dietro pagamento agli autori ed
          ai loro eredi e legatari di un corrispettivo  adeguato,  di
          continuare  nell'esercizio  dei  diritti  esclusivi  per la
          maggiore estensione della durata del diritto di  autore  di
          cui ai precedenti articoli.
             Salvo  contrario  accordo  delle parti, il corrispettivo
          dovra' essere determinato sotto  forma  di  un  diritto  di
          percentuale  sui  proventi  lordi  derivanti dall'esercizio
          delle facolta' cedute".
             "Art. 4. - L'ammontare del corrispettivo  e  ogni  altra
          modalita'  di  esercizio  del  diritto di cui sopra saranno
          fissati, in difetto di accordo tra le parti da un  Collegio
          arbitrale  di  tre  membri  nominati  uno da ciascuna delle
          parti ed il terzo, con  funzioni  di  presidente,  dai  due
          arbitri   cosi'   nominati,   e,  in  difetto  di  accordo,
          dall'Ufficio  della  proprieta'  letteraria,  artistica   e
          scientifica.
             Gli arbitri decideranno secondo equita'".
             "Art.  5.  -  Il cessionario che intende avvalersi delle
          facolta' di cui all'art. 3  del  presente  decreto  dovra',
          almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto
          esclusivo  di  cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne
          comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di
          ritorno,  all'autore  o  ai  suoi  eredi   e   legatari   e
          all'Ufficio   della   proprieta'  letteraria,  artistica  e
          scientifica.
             Qualora il cessionario  si  trovi  per  causa  di  forza
          maggiore  nella  impossibilita'  di  effettuare la predetta
          comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa
          sara'  sostituita  dall'inserzione  di  un   avviso   nella
          Gazzetta Ufficiale.
             Adempiute   tali   formalita',   il  cessionario  potra'
          continuare  nel'esercizio  dei  diritti  esclusivi  per  il
          periodo  di  maggiore  estensione  della durata del diritto
          d'autore, salva la facolta' dell'autore o dei suoi eredi  e
          legatari  di far valere il diritto al corrispettivo secondo
          le disposizioni del presente decreto".
             - L'art. 119, terzo comma, della legge 22  aprile  1941,
          n. 633, cosi' recita: "Non possono essere compresi i futuri
          diritti  eventualmente  attribuiti da leggi posteriori, che
          comportino una protezione del diritto di autore piu'  larga
          nel suo contenuto o di maggiore durata".
             -  La direttiva 93/98 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 290
          del 24 novembre 1993.