Art. 17. (Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega). 1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima. E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non piu' protetti sulla base dei termini previgenti. 3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonche' i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve: a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione e' avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede; b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione; b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonche' alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformita' alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi; d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sara' introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995.
Note all'art. 17: - Per quanto concerne la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi nota precedente. - Il titolo I della legge sopracitata reca "Disposizione su diritto d'autore". - Il titolo II della sopracitata legge reca: "Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi". - Il titolo II, capo II, della stessa legge reca: "Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva". - Il titolo II, capo III, della stessa legge reca: "Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori". - Gli articoli da 2 a 5 del D.L.L. 20 luglio 1945, n. 440, concernente proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' recitano: "Art. 2. - La maggiore estensione della durata del diritto di autore sancita dall'articolo precedente andra' a favore degli autori e dei loro eredi e legatari, nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli". "Art. 3. - I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facolta', dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti articoli. Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovra' essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facolta' cedute". "Art. 4. - L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalita' di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti da un Collegio arbitrale di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri cosi' nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equita'". "Art. 5. - Il cessionario che intende avvalersi delle facolta' di cui all'art. 3 del presente decreto dovra', almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilita' di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sara' sostituita dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale. Adempiute tali formalita', il cessionario potra' continuare nel'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facolta' dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto". - L'art. 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' recita: "Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore piu' larga nel suo contenuto o di maggiore durata". - La direttiva 93/98 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 290 del 24 novembre 1993.