Art. 18. (Parita' di trattamento). 1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o piu' regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive. 2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono: a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario; b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunita' e la promozione di azioni positive. 3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
Note all'art. 18: - La legge 22 giugno 1990, n. 164, cosi' recita: "Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - La legge 10 aprile 1991, n. 125, cosi' recita: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituizione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".