Art. 18.
                      (Parita' di trattamento).
   1.  Il  Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze,
la  Commissione  nazionale  per la parita' e le pari opportunita' tra
uomo  e  donna  di  cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il
Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei  principi  di  parita' di
trattamento   ed   uguaglianza   di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici  di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno
o   piu'   regolamenti,   norme  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale  all'ordinamento  comunitario  e  per  la realizzazione dei
programmi  comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e
donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive.
   2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:
      a)  ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge,
le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di
diritto comunitario;
      b)  a  disporre le misure di attuazione di programmi comunitari
per le pari opportunita' e la promozione di azioni positive.
   3.  I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo
le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro  per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da
lui  delegato,  di  concerto  con  il Ministro competente, sentito il
parere  del  Consiglio  di Stato e delle Commissioni permanenti della
Camera  dei  deputati  e  del Senato della Repubblica, competenti per
materia.  I  pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni
dalla  richiesta;  decorso  tale  termine  i regolamenti sono emanati
anche in mancanza di detti pareri.
 
Note all'art. 18:
             - La legge 22 giugno 1990, n. 164, cosi' recita:  "Norme
          sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al
          comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
             - La legge 10 aprile 1991, n. 125, cosi' recita: "Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro".
             - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  cosi'
          recita:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolarmente per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla  Costituizione,  per  le  quali  le
          leggi  della  Repubblica,  autorizzando  l'esercizio  della
          potesta' regolamentare del Governo,  determinano  le  norme
          generali    regolatrici    della   materia   e   dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".