Art. 19.
              (Bilancio in forma abbreviata: attuazione
               della direttiva 94/8/CE del Consiglio).
   1.  L'articolo  2435-bis  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
   "ART.  2435-bis.  -  (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa'
possono  redigere  il  bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio  o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
      1)  totale  dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni
di lire;
      2)  ricavi  delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di
lire;
      3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
   Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo  le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole
e  con  numeri  romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere
detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle
voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
   Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal
numero  10)  dell'articolo  2426  e dai numeri 2) 3) 7) 9), 10), 12),
13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste
dal  numero  6)  dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale
dei debiti iscritti in bilancio.
   Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa   le   informazioni   richieste   dai   numeri  3)  e  4)
dell'articolo   2428,  esse  sono  esonerate  dalla  redazione  della
relazione sulla gestione.
   Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo   esercizio  consecutivo  abbiano  superato  due  dei  limiti
indicati nel primo comma".
   2.  Il  comma  1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Non  sono  soggette  all'obbligo indicato nell'articolo 25 le
imprese  controllanti  che,  unitamente alle imprese controllate, non
abbiano  superato,  per  due  esercizi  consecutivi, due dei seguenti
limiti:
      a)  19.000  milioni di lire nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
      b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni;
      c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".
 
Note all'art. 19:
             - La direttiva 94/8/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 82
          del 25 marzo 1984.
             -  Gli  articoli  2424,  2426,  2427  e 2428, del codice
          civile, cosi' recitano:
             "Art. 2424 (Contenuto dello stato  patrimoniale).  -  Lo
          stato  patrimoniale  deve  essere redatto in conformita' al
          seguente schema.
          ATTIVO:
              A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  con
          separata indicazione della parte gia' richiamata.
              B) Immobilizzazioni:
              I - Immobilizzazioni immateriali:
               1) costi di impianto e di ampliamento;
               2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
               3)  diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti  di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno;
               4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
               5) avviamento;
               6) immobilizzazioni in corso e acconti;
               7. Altre.
             Totale.
              II - Immobilizzazioni materiali:
               1) terreni e fabbricati;
               2) impianti e macchinario;
               3) attrezzature industriali e commerciali;
               4) altri beni;
               5) immobilizzazioni in corso e acconti.
             Totale.
              III  -  Immobilizzazioni  finanziarie,   con   separata
          indicazione,  per  ciascuna voce dei crediti, degli importi
          esigibili entro l'esercizio successivo:
               1) partecipazioni in:
                 a) imprese controllate;
                 b) imprese collegate;
                 c) imprese controllanti;
                 d) altre imprese;
               2) crediti:
                 a) verso imprese controllate;
                 b) verso imprese collegate;
                 c) verso controllanti;
                 d) verso altri;
               3) altri titoli;
               4) azioni proprie, con indicazione  anche  del  valore
          nominale complessivo.
             Totale.
             Totale immobilizzazioni ( B).
              C) Attivo circolante:
              I - Rimanenze:
               1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
               2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
               3) lavori in corso su ordinazione;
               4) prodotti finiti e merci;
               5) acconti.
             Totale.
              II  -  Crediti,  con separata indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
               1) verso clienti;
               2) verso imprese controllate;
               3) verso imprese collegate;
               4) verso controllanti;
               5) verso altri.
             Totale.
              III  -  Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni:
               1) partecipazioni in imprese controllate;
               2) partecipazioni in imprese collegate;
               3) partecipazioni in imprese controllanti;
               4) altre partecipazioni;
               5)  azioni  proprie,  con indicazioni anche del valore
          nominale complessivo;
               6) altri titoli.
             Totale.
              IV - Disponibilita' liquide:
               1) depositi bancari e postali;
               2) assegni;
               3) danaro e valori in cassa.
             Totale.
             Totale attivo circolante ( C).
              D) Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione  del
          disagio su prestiti.
          PASSIVO:
              A) Patrimonio netto:
              I - Capitale.
              II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
              III - Riserve di rivalutazione.
              IV - Riserva legale.
              V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
              VI - Riserve statutarie.
              VII - Altre riserve, distintamente indicate.
              VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
              IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
             Totale.
              B) Fondi per rischi e oneri:
              1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
              2) per imposte;
              3) altri.
             Totale.
              C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
              D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
               1) obbligazioni;
               2) obbligazioni convertibili;
               3) debiti verso banche;
               4) debiti verso altri finanziatori;
               5) acconti;
               6) debiti verso fornitori;
               7) debiti rappresentati da titoli di credito;
               8) debiti verso imprese controllate;
               9) debiti verso imprese collegate;
              10) debiti verso controllanti;
              11) debiti tributari;
              12)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
          sociale;
              13) altri debiti.
             Totale.
              E)  Ratei  e   risconti,   con   separata   indicazione
          dell'aggio su prestiti.
             Se  un  elemento  dell'attivo o del passivo ricade sotto
          piu'  voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa   deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto.
             In calce allo stato  patrimoniale  devono  risultare  le
          garanzie    prestate    direttamente    o   indirettamente,
          distinguendosi tra  fidejussioni,  avalli,  altre  garanzie
          personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
          ciascun  tipo,  le  garanzie  prestate  a favore di imprese
          controllate e  collegate,  nonche'  di  controllanti  e  di
          imprese  sottoposte  al  controllo di queste ultime; devono
          inoltre risultare gli altri conti d'ordine".
             "Art. 2426 (Criteri di valutazione). - 1.-9. (omissis);
              10) il costo dei beni fungibili puo'  essere  calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il valore cosi' ottenuto differisce in misura  apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza deve essere indicata,  per  categoria  di  beni,
          nella nota integrativa".
             "Art.  2427  (Contenuto  della  nota  integrativa). - 1.
          (omissis);
              2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
          ciascuna  voce:  il  costo;  le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenuti
          nell'esercizio:  le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti e le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio;
              3) la composizione delle voci "costi di impianto  e  di
          ampliamento"   e  "costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
          pubblicita'", nonche' le  ragioni  della  iscrizione  ed  i
          rispettivi criteri di ammortamento;
              4-6) (omissis);
              7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
          e  "ratei  e  risconti  passivi" e della voce "altri fondi"
          dello stato patrimoniale,  quando  il  loro  ammontare  sia
          apprezzabile,  nonche'  la  composizione  della voce "altre
          riserve";
              8) (omissis);
              9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
          le  notizie  sulla  composizione e natura di tali impegni e
          dei  conti  d'ordine,  la  cui  conoscenza  sia  utile  per
          valutare  la  situazione  patrimoniale  e finanziaria della
          societa',   specificando   quelli   relativi   a    imprese
          controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
          al controllo di queste ultime;
              10)  se significativa, la ripartizione dei ricavi delle
          vendite e delle prestazioni secondo categorie di  attivita'
          e secondo aree geografiche;
              11) (omissis);
              12)  la  suddivisione  degli  interessi  ed altri oneri
          finanziari, indicati nell'art. 2425,  n.  17),  relativi  a
          prestiti obbligazioni, a debiti verso banche, e altri;
              13)  la composizione delle voci "proventi straordinari"
          e "oneri straordinari" del conto economico quando  il  loro
          ammontare sia apprezzabile;
              14) la composizione delle voci numeri 24 e 25 dell'art.
          2425, indicando le ragioni della scelta effettuata;
              15)  il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito per
          categoria;
              16)   l'ammontare   dei   compensi    spettanti    agli
          amministratori  ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
          categoria;
              17)  il  numero  e  il  valore  nominale  di   ciascuna
          categoria  di azioni della societa' e il numero e il valore
          nominale delle nuove  azioni  della  societa'  sottoscritte
          durante l'esercizio".
             "Art. 2428 (Relazione sulla gestione). 1.-2. (omissis).
              3)  il  numero  e  il  valore nominale sia delle azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          possedute  dalla  societa'  anche  per  tramite di societa'
          fiduciaria o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente;
              4)  il  numero  e  il  valore nominale sia delle azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria  o
          per    interposta    persona,   con   l'indicazione   della
          corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi  e  dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni".
             -  Il  D.Lgs.  9  aprile  1991,  n.  127,  cosi' recita:
          "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e  83/349/CEE  in
          materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo 1990, n. 69".