Art. 2.
            (Partecipazione delle regioni all'attuazione
                      del diritto comunitario).
   1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della
legge  9  marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
Note all'art. 2:
             -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  86, contiene le norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari. L'art. 9 recita:
             "Art.  9  (Competenze  delle  regioni  e  delle province
          autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle   materie   di
          competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata attuazione
          alle direttive comunitarie.
             2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  concorrente,  possono  dare   attuazione   alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
             3. La legge comunitaria o altra legge  dello  Stato  che
          dia   attuazione  a  direttive  in  materia  di  competenza
          regionale indica quali disposizioni di principio  non  sono
          derogabili  dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono
          sulle contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate
          dagli   organi   regionali.  Nelle  materie  di  competenza
          esclusiva, le regioni a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  si  adeguano  alla  legge  dello Stato nei limiti
          della Costituzione e dei rispettivi statuti.
             4. In  mancanza  degli  atti  normativi  della  regione,
          previsti  nei  commi  1,  2  e  3,  si  applicano  tutte le
          disposizioni  dettate  per  l'adempimento  degli   obblighi
          comunitari  dalla  legge dello Stato ovvero dal regolamento
          di cui all'art. 4.
             5.  La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  amministrative  delle regioni, nelle materie cui
          hanno  riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze   di
          carattere  unitario,  anche  in  riferimento agli obiettivi
          della programmazione economica ed  agli  impegni  derivanti
          dagli obblighi internazionali.
             6.  Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con
          atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
          sulla base della  legge  comunitaria,  con  il  regolamento
          preveduto   dall'art.   4,   la  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento di cui al  comma  5  e'  esercitata  mediante
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, o del  Ministro  per
          il  coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con
          i Ministri competenti".
             -  Il  D.P.R.  24  luglio   1977,   n.   616,   riguarda
          l'attuazione  della delega di cui all'art. 1 della legge 22
          luglio  1975,  n.  382,  in  materia   di   delega   e   di
          trasferimento  di funzionari statali alle regioni a statuto
          ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle
          regioni in ciascuna delle  materie  definite  dal  presente
          decreto   anche   le   funzioni   amministrative   relative
          all'applicazione dei regolamenti della Comunita'  economica
          europea  nonche'  all'attuazione  delle sue direttive fatte
          proprie dallo Stato con legge che indica  espressamente  le
          norme di principio".