Art. 20.
           (Prestazione di servizi da parte di cooperative
                              sociali)
   1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  5. - (Convenzioni). - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche
in  deroga  alla  disciplina  in  materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono  le  attivita'  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
ovvero  con  analoghi  organismi aventi sede negli altri Stati membri
della  Comunita'  europea, per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA   sia  inferiore  agli  importi  stabiliti  dalle  direttive
comunitarie  in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni
siano  finalizzate  a  creare  opportunita'  di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
   2.  Per  la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper-
ative  sociali  debbono  risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo  9,  comma  1.  Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di  requisiti  equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale
albo  e  risultare  iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3,
ovvero  dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei
requisiti stessi.
   3.   Le   regioni   rendono   noti   annualmente,   attraverso  la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee, i
requisiti  e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni
ai  sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che
ne   abbiano   dimostrato   il  possesso  alle  competenti  autorita'
regionali.
   4.  Per  le  forniture  di beni o servizi diversi da quelli socio-
sanitari  ed  educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia
pari  o  superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in  materia  di  appalti  pubblici, gli enti pubblici compresi quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei  bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser-
ire,  fra  le  condizioni  di  esecuzione,  l'obbligo  di eseguire il
contratto   con   l'impiego   delle   persone   svantaggiate  di  cui
all'articolo  4,  comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di
recupero  e  inserimento  lavorativo.  La verifica della capacita' di
adempiere  agli  obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge,  non  puo'  intervenire  nel  corso  delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".